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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20183/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso principale contestava (i) vizi di formazione del contraddittorio e nullità per omessa chiamata o integrazione del processo rispetto al dante causa Aldo Calcagni; (ii) errata applicazione delle norme sulle distanze legali tra costruzioni e sul principio della prevenzione, con richiesta di esonerare la ricorrente dall'obbligo di arretramento in quanto la violazione sarebbe stata posta in essere da precedente proprietario; (iii) erronea adesione da parte dei giudici alle conclusioni della CTU senza motivazione adeguata; (iv) richiesta di esaminare la natura e l'indennizzabilità delle servitù (passaggio, fognatura, elettrodotto) e l'eventuale inadempimento della scrittura privata che disciplina la servitù. Il ricorso incidentale di Calcagni denunciava, tra l'altro, nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio, errata gestione della successione a titolo particolare nel diritto controverso, omesso esame di fatto decisivo relativo all'impossibilità materiale di realizzare la servitù a causa dell'edificio del Coccia.

La decisione

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione civile, ha rigettato il ricorso principale e quello incidentale. La Corte ha ritenuto inammissibile la produzione documentale depositata in memoria ex art. 372 c.p.c.; ha confermato che l'azione reale per il rispetto delle distanze legali può essere diretta soltanto contro il proprietario dell'opera al momento dell'introduzione della domanda e che non rileva che le opere siano state realizzate da precedente proprietario; ha escluso l'applicabilità del principio della prevenzione trattandosi di opere (sopraelevazioni/ampliamenti) qualificabili come nuova costruzione o interventi che cambiano oggettivamente l'opera preesistente, pertanto soggetti alle distanze previste dal PRG vigente al tempo dell'intervento; ha ritenuto legittima l'adesione dei giudici di merito alla CTU, non richiedendo una motivazione dettagliata se non erano state sollevate contestazioni specifiche e circostanziate; ha dichiarato infondate le censure circa la nullità processuale per difetto di integrazione del contraddittorio in assenza di allegazione di un danno concreto e rilevante al diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e sia Silvana Stazzone sia Valeria Calcagni sono state condannate a rifondere le spese processuali in favore di Pietro Coccia (esborsi €200,00 e compenso €4.000 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15%). La Corte ha inoltre dato atto delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater DPR n.115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Articola i motivi di cassazione impugnati: vizio di motivazione (n.3), nullità/irregolarità del procedimento (n.4) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha valutato tali motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili per mancata specificità o mancata dimostrazione del pregiudizio concreto.

  • Codice di Procedura Civile, art. 372

    La produzione di documenti in memoria è inammissibile salvo i casi previsti dall'art. 372: la Corte ha ritenuto inammissibili i documenti allegati alle memorie ex art. 378 c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 102, 111, 99, 101

    Norme sul contraddittorio e sull'integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'integrazione operata in primo grado e la successiva partecipazione della Calcagni abbiano impedito un concreto pregiudizio alla difesa, escludendo la nullità invocata.

  • Codice Civile, art. 873

    Norma sulle distanze legali tra costruzioni: la Corte ha applicato i principi richiamati sull'azione reale per il rispetto delle distanze, precisando che l'ordine demolitorio può essere diretto solo verso il proprietario dell'opera al momento dell'introduzione della domanda.

  • L. n. 1684/1962, artt. 6 e 8

    Citata in relazione alle norme sulle distanze e agli oneri connessi; la Corte ha comunque valutato prevalenti le risultanze della CTU e il PRG applicabile.

  • D.P.R. 380/2001, art. 3, comma 1, lett. d)

    Richiamato nei motivi del ricorso in relazione alla disciplina urbanistica, ma la Corte ha applicato il PRG e la giurisprudenza sulla qualificazione degli interventi come nuova costruzione.

  • Codice di Procedura Civile, art. 354

    Disciplina della rimessione al giudice del merito: la Corte ha ritenuto che non ricorressero le condizioni tassative per la rimessione disposta ex art. 354 c.p.c.

  • Codice di Procedura Civile, artt. 366 e 369

    Principi di autosufficienza e di specificazione degli atti in cassazione; la Corte ha dichiarato infondati o inammissibili motivi non conformi a tali prescrizioni (mancata trascrizione degli atti e mancata indicazione del fatto storico).

  • D.P.R. n.115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Regola il contributo unificato e il raddoppio in presenza di determinate condizioni; la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'azione reale per il rispetto delle distanze legali può essere rivolta solo contro il proprietario dell'opera al momento dell'introduzione della domanda: la responsabilità demolitoria grava sull'attuale proprietario, anche se l'opera fosse stata realizzata da un precedente proprietario.
  • Il principio della prevenzione non è applicabile quando l'intervento contestato costituisce una nuova costruzione o una ristrutturazione che modifica oggettivamente il volume o la collocazione dell'edificio: in tal caso vanno osservate le distanze e le prescrizioni urbanistiche vigenti al momento dell'intervento.
  • Il giudice di merito può aderire alle conclusioni della CTU senza dover riprodurre punto per punto la motivazione, salvo che siano state sollevate contestazioni specifiche e circostanziate alle conclusioni peritali che rendano necessaria una motivazione più approfondita.
  • La denuncia di nullità processuale per difetto di integrazione del contraddittorio richiede che il ricorrente indichi e dimostri il concreto pregiudizio subito nel diritto di difesa; l'asserita mera irregolarità formale non è sufficiente.
  • In cassazione valgono rigorosi requisiti di autosufficienza e specificità: i motivi devono indicare chiaramente gli atti, i fatti e le circostanze su cui si fondano, altrimenti risultano inammissibili o infondati.
  • La produzione tardiva di documenti in memoria è in generale inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; è importante allegare la documentazione nei termini processuali previsti.
  • Se una servitù eccede la misura o le modalità previste dall'atto costitutivo (es. larghezza superiore a quella contrattuale), i titolari attuali della proprietà gravata possono essere condannati alla rimozione delle opere che eccedono i limiti stabiliti.

Testo integrale

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