Cassazione Civile, Sentenza n. 20176/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da I.R.A. per ottenere l'accertamento e la dichiarazione della prescrizione dei diritti di credito indicati nella proposta concordataria (crediti anteriori al concordato). La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto non dichiarabile la prescrizione in quanto ostacolata dalla disciplina del concordato e dalla possibilità di sospensione della prescrizione dopo l'omologa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la distinzione tra fase ante-omologa e post-omologa: nella fase ante-omologa la prescrizione continua a decorrere per i crediti anteriori (salvo il limitato caso di sospensione previsto dall'art. 168 comma 2 L.F. per azioni esecutive già pendenti); nella fase post-omologa l'omologa del concordato, per effetto dell'art. 184 L.F., crea una situazione di temporanea inesigibilità dei crediti anteriori (analoga a un pactum de non petendo) e determina la sospensione del decorso della prescrizione fino alla scadenza dei termini di pagamento fissati nella proposta o nel piano di riparto (o fino al riparto). La Corte ha inoltre ricordato che, se le modalità di soddisfazione previste nel piano risultano inattuabili e lo stato di insolvenza permane, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato, proporre istanza di fallimento o azione esecutiva individuale.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per accertamenti sommari; qui invocata per chiedere l'accertamento della prescrizione dei crediti indicati nella proposta concordataria.
art. 2935 c.c.
Principio per cui la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere: la sentenza afferma che la sospensione della prescrizione opera quando sussiste una situazione giuridica che impedisce l'esigibilità del credito (es. termini concordatari) e dunque la decorrenza ricomincia solo quando viene meno tale ostacolo.
art. 184 L.F. (legge fallimentare)
Stabilisce l'obbligatorietà dell'omologa del concordato per tutti i creditori anteriori; interpretato dalla Corte come fonte della temporanea inesigibilità dei crediti post-omologa e, di conseguenza, della sospensione del decorso della prescrizione fino ai termini previsti nella proposta o nel piano di riparto.
art. 168 L.F.
"le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese"
Prevede la sospensione della prescrizione, limitatamente ai creditori che avevano già iniziato azioni esecutive o cautelari al momento della pubblicazione della domanda di concordato; la Corte precisa che tale sospensione è circoscritta a quel caso e non giustifica una sospensione generalizzata ante-omologa.
art. 55 e art. 169 L.F.
Richiamati per spiegare il decorso della prescrizione: per crediti non ancora scaduti ante procedura la decorrenza inizia in base alla disciplina combinata di queste norme.
art. 51 L.F.
Prevede il divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari; la Corte osserva che tale divieto non incide sul decorso della prescrizione nella fase ante-omologa, analogamente a quanto previsto nel fallimento.
art. 94 L.F.
Nel fallimento la domanda di ammissione al passivo produce effetti interruttivi della prescrizione; la Corte usa la norma a titolo comparativo per distinguere la disciplina del concordato.
art. 1184 c.c.
Richiamato nella dottrina giurisprudenziale sul termine a favore del debitore: se il termine di adempimento è stabilito a favore del debitore, la prescrizione decorre solo dal momento della scadenza del termine.
art. 2941, art. 2942 e art. 2943 c.c.
Norme codicistiche richiamate in tema di cause di sospensione e interruzione della prescrizione e del loro ambito; la Corte confuta la tesi che la sospensione post-omologa costituirebbe una causa extra-codicistica priva di fondamento.
Cass. sent. n. 35960/2022 (giurisprudenza citata)
Pronuncia della Corte che ha ispirato l'orientamento confermato: l'omologa del concordato determina una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori e la conseguente sospensione della prescrizione fino al riparto o alla scadenza dei termini di pagamento.
Sezioni Unite Cass. sent. n. 4696/2022 (citata)
Rilevante per i profili di legittimazione dei creditori post-omologa: conferma che l'omologa fa cessare il vincolo processuale all'azione esecutiva, ma restano limiti sostanziali derivanti dall'obbligatorietà dell'accordo e dall'esdebitazione.
Massime di principio
- Prima dell'omologa del concordato (fase ante-omologa) la prescrizione dei crediti anteriori generalmente continua a decorrere; eccezione limitata per i creditori che avevano già intrapreso azioni esecutive/cautelari, per i quali opera la sospensione ex art. 168 comma 2 L.F.
- Dopo l'omologa (fase post-omologa) l'omologa stessa, per effetto dell'art. 184 L.F., crea una situazione di temporanea inesigibilità dei crediti inclusi nel concordato che sospende il decorso della prescrizione fino alla scadenza dei termini di pagamento previsti nella proposta o nel piano di riparto (o fino al riparto).
- La sospensione post-omologa è assimilata a un pactum de non petendo: modifica l'esigibilità del credito senza novare l'obbligazione e giustifica una sospensione della decorrenza della prescrizione.
- Se emerge l'inattuabilità evidente delle modalità di soddisfazione previste nel piano e lo stato di insolvenza permane, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato, promuovere istanza di fallimento o, quando ricorrano condizioni ostative all'esecuzione del concordato, agire esecutivamente individualmente; tali iniziative possono incidere sulla tutela del credito e sulla prescrizione.
- Pratica consigliata: monitorare le date di omologa, i termini di pagamento nel piano o nella proposta, documentare eventuali azioni esecutive già intraprese prima della pubblicazione del concordato (per beneficiare della sospensione ex art. 168 L.F.), e agire tempestivamente (azione di accertamento, istanza di fallimento o impugnativa del piano) se il piano appare inattuabile.
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