Cassazione Civile, Sentenza n. 20175/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente chiedeva, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., che fosse dichiarata intervenuta la prescrizione dei crediti indicati nella proposta concordataria (deposito proposta 3.7.2007; decreto di omologazione 15.5.2008) in quanto nessun creditore avrebbe interrotto la prescrizione nei 10 anni successivi; chiedeva altresì la restituzione delle somme indebitamente percepite dai creditori in caso di chiusura della liquidazione o il pagamento al liquidatore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui occorre distinguere tra fase ante-omologa e fase post-omologa del concordato: nella fase ante-omologa la prescrizione prosegue per i crediti già scaduti e decorre secondo le regole generali (salvo il caso limitato dell'art.168 comma 2 L.F. se il creditore aveva già iniziato azioni esecutive/cautelari); nella fase post-omologa l'omologa vincola tutti i creditori ai nuovi termini di pagamento previsti nel piano/proposta (art.184 L.F.), determinando una temporanea inesigibilità dei crediti che integra una causa giuridica di sospensione del decorso della prescrizione fino alla scadenza di tali termini. Solo se risulta evidente l'inattuabilità del piano il creditore può agire per la risoluzione del concordato o promuovere istanza di fallimento/azione esecutiva.
Norme richiamate
art. 168 Legge Fallimentare
"le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese"
Il divieto previsto dal comma 1 di iniziare o proseguire azioni esecutive/cautelari non incide in generale sulla prescrizione; il comma 2 introduce una deroga limitata: le azioni già intraprese alla pubblicazione della domanda di concordato producono effetto di sospensione (non interruzione) della prescrizione per quelle azioni specifiche
art. 184 Legge Fallimentare
L'omologa del concordato è obbligatoria per tutti i creditori anteriori e modifica ex lege il regime di esigibilità dei crediti: i crediti diventano temporaneamente inesigibili secondo modalità e tempi del piano/proposta, rilevando tale inesigibilità come causa giuridica ostativa alla decorrenza della prescrizione (sospensione)
art. 2935 Codice Civile
La prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere; la Corte interpreta la norma nel senso che ostacoli giuridici sopravvenuti (es. pactum de non petendo o l'omologa che rende temporaneamente inesigibile il credito) sospendono il decorso della prescrizione fino alla loro cessazione
art. 55 e art. 169 Legge Fallimentare
Regolano la decorrenza della prescrizione per i crediti anteriori: la prescrizione continua a decorrere per crediti già scaduti e inizia a decorrere, secondo tali disposizioni, per i crediti non ancora scaduti ante procedura
art. 94 Legge Fallimentare
Stabilisce che l'effetto interruttivo della prescrizione è collegato alla presentazione della domanda di ammissione al passivo del fallimento; la Corte richiama la norma per distinguere gli effetti degli atti di domanda di passivo rispetto alle vicende del concordato
art. 2943 e 2945 Codice Civile
Norme sul blocco/interruzione della prescrizione da atti interruttivi (domande giudiziali, ecc.); la Corte le confronta con le disposizioni speciali della legge fallimentare per chiarire che solo alcuni atti producono effetto interruttivo o sospensivo nel contesto concordatario
art. 2936 Codice Civile
Riferimento al divieto di deroga convenzionale del regime legale della prescrizione; la Corte richiama la giurisprudenza che distingue tra deroga alla prescrizione e pattuizioni che incidono sull'esigibilità (pactum de non petendo), ammettendo che tali patti possano sospendere la decorrenza
Massime di principio
- Distinguere sempre fase ante-omologa e post-omologa del concordato: nella fase ante-omologa la prescrizione dei crediti già scaduti continua a decorrere salvo il caso limitato di sospensione per azioni già intraprese (art.168 comma 2 L.F.)
- L'omologa del concordato (art.184 L.F.) rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori nei termini e modalità del piano/proposta: tale inesigibilità costituisce causa giuridica di sospensione della prescrizione fino alla scadenza dei termini previsti
- La sola omologa non è interruttiva della prescrizione, ma sospende il suo decorso nella fase post-omologa; pertanto non si possono considerare prescritti i crediti durante i termini di pagamento stabiliti dal concordato
- Il creditore può comunque agire (risoluzione del concordato, istanza di fallimento, azione esecutiva) se emerge con evidenza che il piano omologato è inattuabile o che persiste lo stato di insolvenza dopo la scadenza dei termini previsti
- Per preservare i propri diritti nella fase ante-omologa è utile adottare atti idonei a interrompere la prescrizione (es. azioni esecutive o richiesta di accertamento) ove compatibili; verificare sempre i termini di pagamento indicati nel piano concordatario e monitorare eventuali inadempienze
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