Cassazione Civile, Sentenza n. 22815/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La questione riguardava il diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente Antonino Seminara, assolto con sentenza definitiva per fatti collegati all'espletamento del servizio. La Corte d'Appello di Catania aveva riconosciuto il rimborso ai sensi dell'art. 39 l.r. Sicilia n.145/1980 (esteso dall'art.24 l.r. n.30/2000) per €34.939,74. Il Comune di Adrano impugnava sostenendo che la disciplina contrattuale (art.28 CCNL 14.9.2000) subordina il rimborso a condizioni formali e alla preventiva valutazione dell'ente circa l'assenza di conflitto di interessi e che, nel caso concreto, il Comune si era costituito parte civile nel processo penale configurando un conflitto di interessi che impediva il rimborso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Catania per nuovo esame. La Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale non aveva verificato la sussistenza del nesso di connessione tra i fatti e l'espletamento del servizio né l'eventuale conflitto di interessi (che, se sussistente, esclude il diritto al rimborso). Ha chiarito che il rimborso richiede che la condotta sia strumentale all'adempimento del dovere d'ufficio e che il conflitto di interessi vada valutato ex ante. Le spese del giudizio di cassazione sono state rinviate alla Corte d'appello di rinvio.
Norme richiamate
L.R. Sicilia n. 145/1980, art. 39
«ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da ogni responsabilità"
Il diritto al rimborso richiede che il fatto sia connesso all'espletamento del servizio (nesso di strumentalità/causalità) e l'accertamento dell'assenza di responsabilità; è escluso se sussiste un conflitto di interessi tra dipendente e amministrazione.
L.R. Sicilia n. 30/2000, art. 24
«l'articolo 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità."
Estende l'ambito di applicazione dell'art.39 ai soggetti degli enti locali; tuttavia la condizione della connessione con il servizio rimane essenziale.
L.R. Sicilia n. 13/2022, art. 14 comma 12
«a l fine di assicurare lo snellimento delle procedure, contenere gli oneri e garantire l'uniformità di applicazione della disciplina dei rimborsi in materia di patrocinio legale, ai soggetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio ovvero connessi allo status di pubblico ufficiale, siano sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale, amministrativa e contabile, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso entro 60 giorni dalla richiesta, nella misura stabilita dal decreto ministeriale vigente all'atto del rimborso... Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che sono stati dichiarati assolti secondo le formule stabilite dall'articolo 530 del Codice di procedura penale..."
Testo riformulato successivamente (non applicabile ratione temporis al caso) che disciplina tempi e modalità di rimborso; conferma comunque come presupposto l'assoluzione con formule previste dal codice e la connessione con il servizio.
CCNL personale enti locali 14.9.2000, art. 28
La contrattazione collettiva prevede garanzie procedurali e la possibilità di subordinare il rimborso alla preventiva valutazione dell'ente e alla scelta condivisa del legale; la Corte ha rilevato però che l'interpretazione della legge regionale richiede l'accertamento del nesso con il servizio e dell'assenza di conflitto, e la disciplina contrattuale non può semplicemente prevalere in modo da eludere tale controllo.
Codice di procedura penale, art. 530
Richiamato quale parametro per le formule assolutorie che rendono applicabile la normativa regionale nelle versioni successive; l'assoluzione con le formule previste è condizione dell'applicabilità del rimborso.
Codice di procedura civile, art. 360 (richiami ai motivi di cassazione)
Norme processuali richiamate per i motivi di impugnazione (vizi di diritto e omesso esame di fatto rilevante).
Massime di principio
- Il diritto al rimborso delle spese legali richiede non solo l'assenza di responsabilità del dipendente ma anche un nesso di strumentalità/causalità tra la condotta e l'espletamento del servizio: l'atto deve essere riconducibile all'adempimento del dovere d'ufficio.
- La sussistenza di un conflitto di interessi tra il dipendente e l'amministrazione (ad es. costituzione di parte civile dell'ente nel medesimo procedimento) esclude il diritto al rimborso; tale conflitto va valutato ex ante e non dipende solo dall'esito del processo penale.
- La contrattazione collettiva può prevedere modalità e garanzie procedurali (autorizzazione preventiva, scelta congiunta del legale), ma non può elidere la verifica sostanziale prevista dalla norma (connessione con il servizio e assenza di conflitto).
- Prima di riconoscere il rimborso l'ente deve accertare e documentare la mancanza di conflitto di interessi e l'esistenza del nesso funzionale del fatto con il servizio; in assenza di tale accertamento la decisione può essere cassata e rinviata per nuovo esame.
- La presenza di segni oggettivi di conflitto (costituzione dell'ente come parte civile, interessi contrapposti) costituisce elemento impeditivo rilevante e giustifica il diniego del rimborso.
- In caso di contenzioso, il giudice del rinvio dovrà valutare fattualmente la connessione e il conflitto e applicare i principi indicati dalla Cassazione, assorbendo altre questioni secondarie.
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