Cassazione Civile, Sentenza n. 22818/2023 del 27/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, operatore generico addetto al servizio di nettezza urbana assunto con contratto part-time (18 ore settimanali), ha chiesto il pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario concordato per il periodo 1/1/2013-31/12/2013. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello il giudice ha qualificato la prestazione come lavoro "aggiuntivo"/supplementare ex art. 6 CCNL 14.9.2000 e ha ritenuto che mancassero le condizioni previste dalla contrattazione collettiva (richiesta preventiva dell'amministrazione, comprovate esigenze organizzative e compatibilità finanziaria). Il ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'erronea qualificazione della domanda e l'omessa valutazione delle prove (registrazione delle presenze e avallo del responsabile dell'ufficio del personale).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i profili che sollecitano una rivalutazione dei fatti (valutazioni probatorie di merito) e infondato il resto, confermando che il diritto al compenso per ore oltre il part‑time non può fondarsi sul solo fatto oggettivo della protrazione dell'attività: occorrono le condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva (richiesta dell'amministrazione, comprovate esigenze organizzative, compatibilità della spesa). Non essendo provata l'autorizzazione del dirigente né l'imposizione da parte dell'amministrazione, il compenso è stato escluso. Spese di cassazione compensate; rilievo sulla possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13, comma 1 quater.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 61/2000
art. 1, comma 2, lett. e) definisce lavoro supplementare "quello prestato dal lavoratore part-time oltre l'orario di lavoro concordato fra le parti ma entro i limiti del tempo pieno"; art. 3, comma 1 consente al datore di lavoro di richiederne la prestazione e rimette alla contrattazione collettiva l'individuazione del numero massimo di ore e delle causalì che ne legittimano la richiesta.
Il lavoro supplementare è definito dalla legge ma la possibilità di richiederlo e le condizioni operative sono rimesse alla contrattazione collettiva; dunque la semplice protrazione dell'attività non crea automaticamente un diritto alla retribuzione se mancano le condizioni contrattuali.
CCNL 14.9.2000 (art. 6) per il personale del comparto Regioni e Autonomie Locali
le ore di lavoro aggiuntivo sono ammesse "per specifiche e comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari situazioni di difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di personale non prevedibili ed improvvise"; la prestazione oltre l'orario deve essere richiesta dall'amministrazione e avvenire su base consensuale; limite massimo 10% della durata del lavoro parziale concordato.
La contrattazione stabilisce condizioni tassative per il lavoro aggiuntivo/supplementare: richiesta preventiva dell'amministrazione, consenso del lavoratore, limiti quantitativi e verifica della compatibilità finanziaria; tali condizioni sono vincolanti anche per la pubblica amministrazione.
art. 2, comma 1, lett. a) (obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa); richiamo agli artt. 40 e seguenti relativi al costo del personale e alla compatibilità della spesa.
Nel pubblico impiego la contrattazione e i vincoli di bilancio mirano a garantire l'efficienza e la compatibilità della spesa pubblica; pertanto la richiesta di lavoro supplementare deve essere giustificata da esigenze di interesse pubblico e dalla disponibilità di stanziamenti.
richiamato nella sentenza come applicabile nei casi in cui la prestazione sia stata resa in violazione dei limiti previsti dal CCNL ma su richiesta espressa o implicita del datore
L'art. 2126 può giustificare la retribuzione delle prestazioni eccedenti se la prestazione è stata resa su richiesta, anche implicita, del datore; ma non opera quando l'iniziativa è unilaterale del dipendente senza prova dell'istanza del dirigente.
D.P.R. n. 115/2002 (art. 13, comma 1 quater) e L. 24.12.12 n. 228
norme richiamate in relazione al raddoppio del contributo unificato
La Corte ha rilevato la ricorrenza delle condizioni per l'eventuale raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ai fini processuali previsti dalla normativa citata e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
Massime di principio
- Per i lavoratori part-time le ore prestate oltre l'orario concordato non sono automaticamente retribuibili: occorre distinguere tra lavoro straordinario (tempo pieno) e lavoro supplementare/aggiuntivo (part-time), quest'ultimo regolato da legge e CCNL.
- Il lavoro supplementare/aggiuntivo nel pubblico impiego richiede la preventiva richiesta dell'amministrazione (o una chiara, provata iniziativa del datore) e il consenso del lavoratore; la mera registrazione delle presenze senza formale autorizzazione non basta a fondare il diritto al compenso.
- Deve sempre essere verificata la compatibilità finanziaria delle prestazioni aggiuntive con le risorse di bilancio: l'assenza di stanziamenti o la mancanza di verifica di compatibilità può escludere il diritto al pagamento.
- Se il datore di lavoro ha esplicitamente o implicitamente richiesto le prestazioni in eccedenza, può operare l'applicazione dell'art. 2126 c.c.; in assenza di tale prova, il lavoratore non può ottenere il compenso soltanto sulla base della protrazione dell'orario.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la rinnovazione della valutazione delle prove di fatto: le questioni probatorie e le valutazioni del merito restano competenza dei giudici di merito e sono sindacabili solo per vizi di diritto.
- Per evitare contestazioni in situazioni analoghe, il lavoratore part-time dovrebbe ottenere e conservare autorizzazioni scritte o richieste formali dell'amministrazione per le prestazioni aggiuntive; l'amministrazione dovrebbe invece documentare le esigenze organizzative e la compatibilità di bilancio.
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