Cassazione Penale, Sentenza n. 35815/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/02/2024 resa dalla Corte di appello di Napoli in qualità di giudice dell'esecuzione. Il Procuratore generale censura la decisione che, nell'ambito dell'opposizione di Rullo all'esecuzione delle pene concorrenti (provvedimento del 25/09/2023), ha rideterminato il secondo cumulo parziale, computando una pena complessiva di anni 15 e mesi 6 e una multa di euro 7.227,66 e fissando la pena residua da espiare in anni 2, mesi 2, giorni 28 e la stessa multa. Il ricorso sostiene inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., lamentando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che l'ordinanza del 5/04/2022 (che aveva accolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione) non aveva indicato un aumento di 2 anni relativo al "capo N" già statuìto nella sentenza della Corte d'appello del 10/10/2017 (definitiva il 26/04/2019); per il ricorrente tale aumento, essendo già determinato in sede di cognizione e non rimesso in discussione dalla Cassazione se non sull'individuazione del reato più grave, sarebbe irrevocabile e avrebbe dovuto impedire la rideterminazione operata in sede di esecuzione.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso del Procuratore generale. La decisione del giudice dell'esecuzione è ritenuta corretta: il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente che nell'ordinanza ex art. 671 c.p.p. del 5/04/2022 era effettivamente sfuggito l'aumento di due anni già statuìto per il capo N, ma tale omissione non poteva essere sanata mediante un mero provvedimento di esecuzione. L'ordinanza del 5/04/2022, non essendo stata impugnata nella sede competente, ha carattere definitvo e irripetibile come le sentenze e non può essere modificata o revocata dallo stesso giudice che l'ha emessa, salvo emergenza di elementi di novità. Sulla questione la Corte richiama precedenti (Sez.1, n.425 del 23/11/2023, Musacco, Rv. 285554).
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
Riferimento alla disciplina dell'aumento della pena per continuazione; la Corte valuta se l'aumento già riconosciuto in sede di cognizione debba ritenersi vincolante in sede di esecuzione
art. 671 codice di procedura penale
Disciplina dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte rileva che l'ordinanza emessa ex art. 671 c.p.p. ha natura decisoria e, se non impugnata, può acquisire carattere definitivo e non essere modificata mediante successivi provvedimenti di esecuzione
giurisprudenza (Sez. 1, n. 425 del 23/11/2023, Musacco, Rv. 285554)
Principio secondo cui il provvedimento emesso in forma di ordinanza che decide situazioni giuridiche con carattere di definitività e che è soggetto a impugnazione può divenire irrevocabile se non impugnato, e non può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso salvo elementi di novità
Massime di principio
- Un'ordinanza del giudice dell'esecuzione emessa ex art. 671 c.p.p. che non venga impugnata può acquisire carattere definitivo e non può essere modificata dal medesimo giudice se non emergono elementi di novità rilevanti.
- Errori od omissioni nella determinazione della pena contenuti in un provvedimento già divenuto definitivo non sono sanabili tramite un mero provvedimento di esecuzione: la correzione richiede i rimedi processuali ordinari (impugnazione) o l'emersione di nuovi elementi che giustifichino la revisione.
- Quando in sede di cognizione è stata riconosciuta la continuazione e determinato l'aumento di pena, quella determinazione è vincolante salvo che il relativo provvedimento sia stato efficacemente impugnato; l'esistenza di un annullamento/parziale rinvio da parte della Cassazione può avere effetti solo nei limiti e per le questioni effettivamente rimesse dal giudice di legittimità.
- In sede di esecuzione occorre verificare preliminarmente la definitività dei provvedimenti precedenti: se risultano non impugnati e definitivi, il giudice dell'esecuzione non può sostituirsi al giudice della cognizione per rideterminare la pena complessiva.
- Per chi si trovi nella stessa situazione pratica: controllare se il provvedimento che ha fissato la continuazione o gli aumenti di pena è stato impugnato; in caso contrario, l'unica strada praticabile per contestare omissioni o errori è l'individuazione di elementi di novità o l'utilizzo dei rimedi straordinari previsti dalla legge.
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