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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25931/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

Nel procedimento fallimentare il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a proporre un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. anche nei confronti dei ricorrenti. Costoro avevano proposto reclamo ex art. 26 l.fall. avverso tale decreto, ma il Tribunale lo aveva dichiarato tardivo. Con ricorso straordinario per cassazione i reclamanti hanno sostenuto, da un lato, che il decreto del Tribunale fosse impugnabile ex art. 111 Cost. perché decisorio e non altrimenti impugnabile, anche in ragione della condanna alle spese; dall'altro, hanno dedotto che il decreto del giudice delegato non indicasse specificamente i soggetti passivi dell'azione e rinviasse a un'istanza del curatore non comunicata, sicché non avrebbe dovuto applicarsi il termine breve di cui all'art. 26 l.fall., ma il termine residuale di 90 giorni dal deposito. Con il secondo motivo hanno inoltre contestato il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'azione autorizzata.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto del tribunale reso in sede di reclamo ex art. 26 l.fall. contro un provvedimento del giudice delegato meramente autorizzatorio non sia ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché ha natura ordinatoria e non decisoria, esaurendo i suoi effetti nell'ambito della procedura fallimentare. Ha aggiunto che la sola presenza della statuizione sulle spese non consente di rendere ricorribile per cassazione l'intero provvedimento; in tal caso sarebbe impugnabile solo il capo sulle spese, nei limiti della corretta applicazione del principio di soccombenza, ma i ricorrenti non avevano censurato specificamente tale capo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con condanna anche al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 l. fall.

    il reclamo avverso i provvedimenti del giudice delegato non è, di per sé, idoneo a trasformare in decisoria una pronuncia che resta ordinatoria e interna alla procedura fallimentare; il termine di impugnazione richiamato dai ricorrenti non consente comunque il ricorso per cassazione se manca la decisorietà del provvedimento

  • art. 146 l. fall.

    indica l'azione di responsabilità che il curatore era stato autorizzato a promuovere

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario è ammesso solo contro provvedimenti definitivi e decisori, idonei a incidere su diritti soggettivi; non basta la mancata previsione di altri mezzi di impugnazione

  • art. 25, comma 1, l. fall.

    il provvedimento del giudice delegato autorizzativo è espressione di poteri amministrativi di direzione, sorveglianza e autorizzazione, non di funzione decisoria

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla necessità di motivazione/indicazione dei soggetti passivi, ma non è stato ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'ammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Il decreto del tribunale pronunciato sul reclamo ex art. 26 l. fall. avverso un provvedimento autorizzatorio del giudice delegato ha natura ordinatoria e interna alla procedura fallimentare, sicché non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. quando non incida in modo decisorio su diritti soggettivi.
  • Ai fini del ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non è sufficiente la definitività del provvedimento: è necessaria anche la decisorietà; l'assenza di altri mezzi di impugnazione non basta a colmare tale requisito.
  • La presenza, in un provvedimento non decisorio, di una condanna alle spese non consente di impugnare per cassazione l'intero provvedimento; è eventualmente censurabile solo il capo sulle spese e solo per violazione del principio di soccombenza.
  • In sede di controllo di ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., la Corte non può sindacare incidentalmente il merito di un provvedimento sottratto al suo controllo, se la censura riguarda solo il capo spese e non la statuizione decisoria autonoma.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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