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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15173/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello nella parte in cui ha escluso la qualificazione del fatto come "ipotesi lieve" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Sostengono che la motivazione è illogica, contraddittoria e carente: la Corte avrebbe dato rilievo al dato quantitativo e qualitativo della sostanza (cocaina gr. 42,416, purezza indicata dal perito), pur essendo la perizia di primo grado attestata una purezza nella media; inoltre contestano la presunta contraddizione tra il rinvenimento di 55 dosi già confezionate e l'affermazione che la sostanza fosse ancora "tagliabile" per ricavarne fino a 191 dosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha richiamato il principio che la qualificazione di "lieve entità" ex art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi (mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza) e che gli indici possono bilanciarsi reciprocamente ma devono essere tutti esaminati e motivati. Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente attribuito prevalente valore negativo al dato quantitativo e qualitativo: cocaina per complessivi gr. 42,416, con principio attivo tra il 74% e il 77%, ritenuta suscettibile di ulteriori frazionamenti (fino a 191 dosi) e non destinata allo spaccio "da strada", indizi questi compatibili con collegamenti a livelli superiori della filiera e incompatibili con la lieve entità. Perciò il rigetto è confermato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico stupefacenti)

    comma 1 (fattispecie di reato) e comma 5 (ipotesi di lieve entita')

    La Corte ricorda che l'applicazione del comma 5 richiede una valutazione complessiva e bilanciata di tutti gli indici elencati (mezzi, modalita', circostanze, quantita' e qualita' della sostanza). Gli indici possono compensarsi, ma il giudice deve motivare espressamente la prevalenza di alcuni rispetto ad altri.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge)

    I ricorrenti hanno censurato la motivazione della Corte d'Appello come illogica e carente; la Corte di Cassazione verifica che la motivazione sia stata adeguata e conforme ai principi di valutazione complessiva previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto come "ipotesi lieve" ex art. 73, comma 5, richiede sempre una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati: non si può decidere solo su un singolo indice.
  • Quantita' e qualita' della sostanza (peso complessivo, grado di purezza) sono indici rilevanti e possono assumere valore assorbente se descrivono una situazione compatibile con una fase non da "spaccio da strada" (es. elevata purezza, consistenti quantitativi o capacita' di essere "tagliata" ulteriormente).
  • La presenza di dosi gia' confezionate non esclude automaticamente che la sostanza sia suscettibile di ulteriore frazionamento: perizia tecnica che quantifica potenziali dosi commerciali e grado di purezza e' elemento valutabile dal giudice.
  • Il giudice deve esplicitare nel dispositivo come ha bilanciato gli indici: se alcuni elementi risultano di segno negativo, il decisore deve spiegare perché altri elementi non li compensano.
  • Per la difesa, per ottenere il riconoscimento della lieve entita' e' utile puntare su prove tecniche (perizie sulla purezza, su destinazione d'uso), sulle modalita' del rinvenimento (piccole quantita' suddivise per consumo personale, assenza di strumenti per il commercio) e sulle circostanze personali degli imputati; per l'accusa, dati su purezza, peso complessivo e possibilita' di frazionamento sono argomenti forti contro la lieve entita'.
  • In appello e in cassazione la censura sulla motivazione ha probabilita' di successo solo se si dimostra che il giudice non ha effettuato la valutazione complessiva richiesta o non ha motivato la prevalenza di taluni indici; la semplice contestazione di singoli passaggi motivazionali difficilmente basta se il giudice ha mostrato di aver valutato gli elementi essenziali.

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