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Sentenza

Sentenza n. 517/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1116/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503918

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Varese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, già iscritta nel 2015 nella white list della Prefettura di Milano, aveva impugnato l’informazione antimafia interdittiva del 12 giugno 2024, con cui la Prefettura di Varese aveva ritenuto sussistente il rischio di infiltrazione mafiosa e di condizionamento delle scelte aziendali. In primo grado aveva dedotto, anzitutto, la violazione dei termini previsti dall’art. 92, comma 2, del d.lgs. 159/2011, nonché il difetto di attualità e concretezza del pericolo, sostenendo che il quadro istruttorio fosse rimasto invariato rispetto al 2019 e fosse incompatibile con le precedenti iscrizioni nella white list. Aveva inoltre proposto domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla revoca o risoluzione di contratti pubblici, dall’esclusione da gare e dalla perdita delle utilità conseguibili. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo non adeguatamente attualizzato il rischio infiltrativo, ma aveva respinto la domanda risarcitoria per mancata prova degli specifici pregiudizi. Il Ministero dell’Interno ha appellato deducendo l’erronea valutazione della precedente iscrizione nella white list e l’omessa considerazione degli elementi emersi nell’istruttoria del 2023-2024, inclusi gli atti del Nucleo Carabinieri e del Gruppo Interforze. L’impresa ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi e per acquiescenza, ha contestato nel merito la legittimità dell’interdittiva e ha proposto appello incidentale sulla domanda risarcitoria per danno all’immagine.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto entrambe le eccezioni preliminari dell’impresa. L’appello principale è stato ritenuto sufficientemente specifico, poiché individuava le statuizioni del TAR contestate, in particolare l’erronea ricostruzione della continuità delle iscrizioni nella white list. Non vi è stata acquiescenza, poiché la nuova iscrizione disposta dalla Prefettura di Varese era stata adottata in esecuzione dell’ordinanza cautelare del TAR e non esprimeva la volontà di abbandonare la difesa della legittimità dell’interdittiva. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’ultima iscrizione nella white list risaliva al 2015 e che, dal 2016, la posizione dell’impresa risultava “in aggiornamento”, senza successivi provvedimenti espressi di rinnovo. È stata quindi esclusa la contraddittorietà tra l’interdittiva del 2024 e una pretesa ininterrotta iscrizione nella white list fino al trasferimento della sede. Il Consiglio di Stato ha inoltre ritenuto che il quadro indiziario, pur fondato anche su elementi risalenti, fosse stato attualizzato dalla relazione D.I.A. del 2023 e soprattutto dal verbale del Gruppo Interforze Antimafia del 6 marzo 2024, che aveva valorizzato ulteriori elementi e formulato un giudizio contrario all’impresa. Sono stati considerati rilevanti i precedenti e i rapporti con ambienti mafiosi riferibili a due soggetti collegati all’attuale socia di maggioranza, la permanenza di rapporti di convivenza e di lavoro, il controllo congiunto del 2023 e l’impiego di un direttore tecnico noto per frequentazioni con un clan mafioso. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere, secondo il criterio del “più probabile che non”, una prognosi di permeabilità mafiosa anche nella forma della contiguità soggiacente. L’appello principale è stato accolto; la sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato respinto. L’appello incidentale dell’impresa sulla domanda risarcitoria è stato dichiarato improcedibile per l’accertata legittimità dell’interdittiva. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84 d.lgs. 159/2011

    “nei confronti dell’Impresa edile -OMISSIS-(…) è riscontrabile una situazione di fatto tale da rendere di per sé desumibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa”

    La norma costituisce la base dell’informazione antimafia interdittiva e consente di desumere il rischio di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa.

  • art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011

    La disposizione è stata invocata dall’impresa con riferimento ai termini per il rilascio dell’informazione antimafia, ma il testo della decisione non riporta una specifica statuizione del Consiglio di Stato sulla relativa censura.

  • art. 2, comma 3, d.P.C.M. 18 aprile 2013

    “durata ordinaria di dodici mesi dell’iscrizione in white list”

    L’iscrizione nella white list ha ordinariamente durata annuale; durante l’aggiornamento, l’iscrizione può mantenere interinalmente efficacia secondo la disciplina richiamata dalla circolare ministeriale.

  • art. 3 d.P.C.M. 18 aprile 2013

    “l’aggiornamento – da concludersi entro novanta giorni”

    La disposizione è richiamata per il termine di conclusione dell’aggiornamento dell’iscrizione nella white list.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello non è inammissibile per genericità quando, pur non essendo particolarmente chiaro e organico, individua le statuizioni della sentenza di primo grado oggetto di censura e le ragioni dell’errore denunciato.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    È stato applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti e le persone citate.

Massime di principio

  • L’informazione antimafia interdittiva può fondarsi su una prognosi di permeabilità dell’impresa al condizionamento mafioso anche nella forma della contiguità soggiacente, quando l’operatore economico risulti condizionato dalla minaccia mafiosa o si adegui alle richieste dell’organizzazione per la prosecuzione o il vantaggio dell’attività.
  • Il rischio infiltrativo deve essere attuale e concreto, ma l’attualità può risultare dalla rivalutazione, da parte del Gruppo Interforze e dell’autorità prefettizia, di elementi risalenti integrati da persistenti rapporti personali, lavorativi e societari idonei a dimostrare la continuità del collegamento con soggetti esposti all’influenza mafiosa.
  • La precedente iscrizione nella white list non impedisce l’adozione successiva di un’informazione antimafia interdittiva quando non risultino rinnovi espressi dell’iscrizione e la posizione dell’impresa sia rimasta in stato di aggiornamento; la mera permanenza dell’impresa sul mercato non prova, di per sé, la continuità dell’iscrizione.
  • La prognosi prefettizia di permeabilità mafiosa è sostenuta dallo standard probatorio del “più probabile che non” e può valorizzare, in una valutazione complessiva, precedenti giudiziari, rapporti di parentela o convivenza, rapporti di lavoro e frequentazioni con soggetti collegati ad ambienti mafiosi.
  • Non sussiste acquiescenza dell’amministrazione alla sentenza di primo grado quando un’iscrizione nella white list sia stata disposta esclusivamente in esecuzione di un’ordinanza cautelare e non costituisca manifestazione chiara e inequivoca della volontà di rinunciare alla contestazione della sentenza o alla difesa dell’atto interdittivo.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaAppello
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazioneEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoTutela cautelare

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