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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13302/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e la determinazione della pena in appello. MAROTTA Donato e DOLCE Carmine contestano la valutazione della recidiva e la misura della riduzione per le attenuanti generiche ottenute in appello in ragione della confessione resa, e deducono altresì presunta applicazione difforme dell'art. 599-bis c.p.p.; MAROTTA Gerardo censura la valutazione della memoria ex art. 121 c.p.p. e la sussistenza oggettiva del sodalizio (autarchia dei singoli), mentre PETRILLI Anna deduce carenze motivazionali e valutative in ordine alla sua partecipazione, sostenendo una lettura alternativa del materiale probatorio e una limitata, familiare frequentazione con i figli.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Per DOLCE Carmine e MAROTTA Donato la Corte rileva che in appello i due avevano rinunciato a vari motivi e avevano invocato solo la rilettura del trattamento sanzionatorio riconoscendo le attenuanti generiche in virtù della confessione; non essendovi un concordato, la decisione d'appello sul punto è scrutinabile solo nei limiti devoluti e risulta adeguatamente motivata, anche con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. Per MAROTTA Gerardo la Corte conferma la correttezza della valutazione della sussistenza del sodalizio e ritiene inidonee le censure sulla novità delle deduzioni; per PETRILLI Anna le censure sono generiche e costituiscono una mera rilettura alternativa delle prove; la valutazione delle intercettazioni e del significato dei messaggi è questione di fatto riservata al giudice di merito. I ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare ciascuno euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Ricondotto dalla Corte il fatto nell'ambito dell'associazione per delinquere; confermata la sussistenza dell'organizzazione con ruolo distinto dei partecipanti e modus operandi comune

  • art. 62-bis cod. pen.

    Le attenuanti generiche sono state riconosciute in appello per confessione; la Corte evidenzia che la prevalenza delle generiche ha senso soprattutto per consentire la determinazione della pena al di sotto del minimo edittale, mentre se la pena è fissata sopra il minimo la negazione della prevalenza incide solo sul calcolo e non costituisce vizio di motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiesta motivazione specifica quando la pena base è fissata pari o superiore al medio edittale; la Corte ritiene corretta la motivazione dei giudici di merito in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Invocato dalla difesa come norma implicitamente applicata, ma la Corte osserva che non risulta che sia stata formalmente richiamata o applicata; la contestazione non supera l'argomento di inammissibilità

  • art. 585 c. 4 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura di MAROTTA Gerardo in relazione alle deduzioni in appello; la Corte ritiene inidoneo il motivo e conferma che il gravame era diretto a contestare la partecipazione e non l'esistenza stessa del sodalizio

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Le memorie depositate in appello sono valutate sotto il profilo della novità; la Corte territoriale ha ritenuto non fondate le deduzioni ritenute già devolute con il gravame principale

Massime di principio

  • La rinuncia in appello a specifici motivi limita la devoluzione alla Corte di cassazione: il sindacato è vincolato ai profili effettivamente impugnati
  • La confessione resa in appello può giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche e una rideterminazione della pena, ma il giudice deve comunque motivare la scelta, soprattutto se la pena risulta pari o superiore al medio edittale
  • La Corte di cassazione non rivede la valutazione di merito delle prove se non in presenza di manifesta illogicità, contraddittorietà o violazione di legge; le contestazioni che proponogono una lettura alternativa del materiale probatorio sono, di regola, inammissibili
  • L'interpretazione e il valore delle intercettazioni e del linguaggio criptico sono questioni di fatto riservate al giudice di merito e difficilmente sindacabili in Cassazione salvo vizi manifesti
  • Le censure generiche o prive di un confronto puntuale con i passaggi motivazionali della sentenza impugnata sono inammissibili; l'atto di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e i fatti che fondano il dissenso
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende quando non sussistono giustificazioni per esonero

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