Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12122/2026 del 31/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva deciso in senso a lui sfavorevole. Il primo motivo deduceva, in modo generico, vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo motivo lamentava la violazione dell'art. 526 c.p.p., ma la censura non era sorretta da specifiche indicazioni degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento, limitandosi a contestazioni apodittiche sulla motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti generiche, osservando che la quantificazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, per motivare il diniego delle attenuanti, è sufficiente il richiamo agli elementi negativi ritenuti decisivi o all'assenza di elementi positivi. Ha inoltre giudicato del tutto generico il secondo motivo, perché non rispettoso dei requisiti di specificità del ricorso per cassazione. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione della pena e la valutazione della gravità del fatto.

  • art. 526 c.p.p.

    Evocato dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e non specificamente argomentata.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Norma sui requisiti di specificità del ricorso; la sua inosservanza ha determinato l'inammissibilità del secondo motivo e del ricorso nel complesso.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve però esercitarla alla luce dei criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione sintetica è sufficiente quando la pena si collochi in un range ordinario e non sia significativamente superiore alla misura media.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi, senza che il giudice debba confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
  • Nel ricorso per cassazione le doglianze devono essere specifiche e autosufficienti: la denuncia di violazione di legge o di vizio di motivazione non può risolversi in formule generiche, ma deve indicare puntualmente gli elementi fattuali e argomentativi che sorreggono la censura.
  • Una censura che non consenta alla Corte di individuare chiaramente il vizio denunciato e di esercitare il proprio sindacato è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.