Cassazione Penale, Sentenza n. 9430/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugna l'ordinanza che ha confermato il rigetto della richiesta di revoca/sostituzione della custodia cautelare (ordinanza GIP 22/08/2022). Si deduce che l'appello ex art. 310 c.p.p. era diverso dal riesame ex art. 309 c.p.p. e che il Tribunale del Riesame aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello ritenendo che riproponesse le medesime argomentazioni. Si censura in particolare: (i) l'assenza di valutazione sulle esigenze cautelari nell'ordinanza impugnata; (ii) la mancata considerazione del decorso temporale tra il reato (già concluso a luglio 2022) e l'applicazione della misura (22/08/2022); (iii) la mancata valutazione della condotta positiva del ricorrente durante precedente misura alternativa (detenzione domiciliare) e l'assenza di ulteriori comportamenti antidoverosi dopo la chiusura delle indagini.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse alla decisione, poiché il Tribunale aveva già respinto il riesame avverso la medesima misura cautelare: quindi anche in caso di annullamento dell'ordinanza impugnata sarebbe rimasta in vigore la pronuncia del giudice che aveva confermato lo status libertatis. Il Tribunale ha inoltre ritenuto l'appello proposto sulle medesime argomentazioni già valutate e perciò inammissibile. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p. perché adempia agli obblighi previsti; nulla cambia sul regime detentivo attuale (non è disposta la rimessione in libertà).
Norme richiamate
Regola l'appello contro le ordinanze che dispongono misure cautelari; qui il Tribunale ha ritenuto l'appello inammissibile perché basato sulle stesse censure già decise negativamente in precedente riesame.
Prevede il riesame della misura cautelare; il precedente rigetto del riesame ha reso privo di interesse un successivo gravame con identiche argomentazioni.
Consente la condanna alle spese e ad una somma alla Cassa delle ammende quando emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicato qui per fissare il contributo pari a euro 3.000,00.
art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Stabilisce l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non produce rimessione in libertà, per gli adempimenti connessi allo status del detenuto.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come riferimento giurisprudenziale in tema di valutazione della colpa nella determinazione dell'onere a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se un altro rimedio (es. riesame) ha già deciso negativamente sulla stessa misura, un successivo appello con le medesime argomentazioni può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse alla decisione.
- Prima di proporre un nuovo gravame contro una misura cautelare, verificare lo stato degli eventuali rimedi pendenti o già decisi; non proporre impugnazioni ripetitive basate sulle stesse censure.
- Nel motivare un appello ex art. 310 c.p.p. è fondamentale indicare elementi nuovi o differenti prospettazioni giuridiche rispetto a quanto già dedotto nel riesame, altrimenti il gravame rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Il decorso del tempo, la mancanza di ulteriori condotte antidoverose e la buona condotta durante misure alternative possono essere argomenti rilevanti da esporre in maniera specifica e documentata nel gravame per sostenere la non sussistenza delle esigenze cautelari.
- Esiste il rischio di condanne alle spese e di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) per ricorsi manifestamente infondati o determinati da colpa nella scelta del rimedio; valutare costi/benefici prima di impugnare.
- Una decisione di inammissibilità che non determina la liberazione deve essere comunicata al direttore dell'istituto penitenziario ai fini degli adempimenti relativi allo status detentivo.
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