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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12567/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 30/05/2024. Dal testo emerge che la sentenza impugnata aveva confermato la responsabilità penale per il reato contestato, aveva escluso la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e aveva applicato, ai fini del trattamento sanzionatorio, la recidiva reiterata specifica, valorizzando gravi e reiterati precedenti. I motivi di ricorso, per come sintetizzati dalla Corte, riproponevano censure già esaminate e disattese in appello; inoltre erano generici anche nella parte relativa alla determinazione della pena. Non sono indicati nel testo né il capo di imputazione né l'esatta fattispecie incriminatrice contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su motivi meramente riproduttivi di censure già valutate e respinte dal giudice di merito con motivazione ritenuta giuridicamente corretta e non illogica. Ha ritenuto generiche anche le doglianze sulla pena, osservando che la sentenza d'appello era adeguatamente motivata in ordine ai precedenti penali dell'imputato e all'applicazione della recidiva reiterata specifica. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato per escludere la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, esclusione ritenuta già adeguatamente motivata dal giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato come base per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata e senza evidenziare manifeste illogicità o errori di diritto.
  • La doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere specifica: se la sentenza di merito motiva in modo sufficiente su precedenti penali e recidiva, il motivo è generico e non consente rivalutazione in cassazione.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto è censurabile solo se manca o è manifestamente illogica la motivazione; in presenza di motivazione congrua, la doglianza non supera il vaglio di ammissibilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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