Cassazione Penale, Ordinanza n. 17420/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata, già condannata in primo grado con rito abbreviato per il reato di illecita detenzione di cocaina, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna. La difesa ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima censura una mera riproposizione del merito, non adeguatamente confrontata con gli elementi ostativi valorizzati dai giudici di merito: quantitativo non trascurabile di droga, suddivisione in involucri pronti per la cessione e allarme sociale per l'attività di spaccio in pubblica via. Quanto alle attenuanti generiche, la doglianza è stata giudicata generica perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, basata anche sul fatto che la condotta era stata tenuta durante la sottoposizione a misura cautelare e in presenza di due precedenti giudiziari recentissimi e specifici.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna resa nei gradi di merito è quindi rimasta ferma. Il provvedimento non contiene un riesame nel merito della responsabilità, ma valorizza l'inammissibilità delle censure perché meramente reiterative o generiche e non confrontate con la motivazione di appello.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi elementi ostativi quali quantità non trascurabile di stupefacente, confezionamento in dosi pronte per la cessione e rilevante allarme sociale della condotta.
Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi quali la reiterazione della condotta in costanza di misura cautelare e la presenza di precedenti specifici recenti; la censura in cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con tale percorso argomentativo.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure di merito già disattese dal giudice di appello, senza un effettivo confronto critico con la motivazione impugnata, è inammissibile.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. deve misurarsi con tutti gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito per escludere la particolare tenuità, come quantità della sostanza, modalità di confezionamento e allarme sociale della condotta.
- La doglianza sulle attenuanti generiche è generica e non scrutinabile quando non contesta specificamente i presupposti fattuali su cui la decisione di merito ha fondato il diniego, quali precedenti specifici e commissione del fatto in pendenza di misura cautelare.
- In materia di stupefacenti, la suddivisione della sostanza in involucri pronti per la cessione è un indice sintomatico di destinazione allo spaccio e può incidere negativamente sia sulla particolare tenuità del fatto sia sul trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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