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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42888/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali di vizio di motivazione: (1) contestazione della sussistenza del dolo, in particolare del dolo generico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale, deducendo di essere stato amministratore solo di diritto e non di fatto e che la contabilità e la gestione erano riconducibili ad altri soggetti (Italo Benigno e Maurizio Troiano); (2) contestazione della sussistenza del dolo specifico necessario per la bancarotta mediante operazioni dolose, sostenendo che al momento del suo insediamento il "picco" degli inadempimenti tributari era già intervenuto e che quindi non poteva essere ritenuto responsabile di operazioni dolose causative del fallimento

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (con osservazione di vari profili di inammissibilità) confermando le decisioni di merito e la condanna. I giudici hanno ritenuto provata la qualifica di amministratore di fatto oltre che di diritto, sulla base di plurimi elementi (collaborazione con il curatore, comportamenti gestionali rilevanti quali acquisti non pagati, mancata formalizzazione delle dimissioni, presentazione del bilancio 2012, disponibilità della cassa residua, opposizione a decreto ingiuntivo). Quanto ai profili di responsabilità penale, la Corte ha ritenuto sussistente il dolo generico per la bancarotta documentale (la confusa tenuta della contabilità idonea a rendere impossibile la ricostruzione delle vicende societarie) e la "dolosità" delle operazioni per la bancarotta per operazioni dolose, desumendola dal protratto, esteso e sistematico omesso versamento di tributi e contributi, dagli artifici contabili e dall'aggravamento dei debiti (compreso il debito per forniture non pagate). Conseguentemente la condanna di primo e secondo grado è stata confermata (pena inflitta: 3 anni di reclusione e le pene accessorie fallimentari per la medesima durata)

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    Norma richiamata per la disciplina sulla discussione orale e per la possibilità della requisitoria scritta; qui utilizzata per motivare l'assenza di discussione orale e per l'ammissione della requisitoria scritta del P.G.

  • Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228

    Richiamato quale norma di proroga della disciplina processuale resa dal decreto 137/2020; usato per spiegare la vigenza della disciplina procedurale

  • Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiama i limiti di enunciazione dei motivi di ricorso in cassazione; la Corte ha ammesso i motivi nei limiti previsti

  • Legge fallimentare (R.D. n. 267/1942)

    art. 216, comma 1, n. 2 (bancarotta fraudolenta documentale) e art. 223 (bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria)

    Per l'art. 216 la giurisprudenza distingue la prima parte (sottrazione/distruzione/falsificazione) che richiede dolo specifico da talune fattispecie di bancarotta documentale che possono richiedere solo dolo generico (consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renda impossibile la ricostruzione). Per l'art. 223 (operazioni dolose) è sufficiente la coscienza e volontà dell'operazione dolosa (abuso o infedeltà di gestione o atto intrinsecamente pericoloso) che abbia causalmente contribuito al fallimento, anche se il dissesto era in parte già in atto

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    varie sentenze di Sezioni unite e Sezioni penali (es. Sez. 5, n. 5237/2013; Sez. 5, n. 17084/2014; Sez. 5, n. 2905/1998)

    La Corte richiama orientamenti consolidati secondo cui: a) per la bancarotta documentale nella sua seconda ipotesi è sufficiente il dolo generico; b) per le operazioni dolose è sufficiente la "dolosità" dell'atto (non necessariamente la volontà diretta di provocare il fallimento); c) l'aggravamento di un dissesto già in atto non esclude il nesso causale tra operazione dolosa e fallimento

Massime di principio

  • La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da comportamenti concreti e dalla partecipazione alla gestione: collaborazione con il curatore, esercizio di poteri gestionali, presentazione di bilanci, opposizioni giudiziarie e disponibilità di cassa sono elementi rilevanti
  • Per la bancarotta fraudolenta documentale (seconda ipotesi) non sempre è necessario il dolo specifico: è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa o irregolare tenuta delle scritture renda impossibile la ricostruzione patrimoniale
  • Per la bancarotta per operazioni dolose non è richiesto necessariamente il proposito espresso di provocare il fallimento; è sufficiente la coscienza e volontà di compiere operazioni 'dolose' (abusi o infedeltà ovvero atti intrinsecamente pericolosi) che aggravino o determinino il dissesto
  • Il fatto che una condotta aggravhi un dissesto già in corso non esclude la responsabilità qualora sussista il nesso eziologico tra l'operazione dolosa e l'evento fallimentare
  • In cassazione il sindacato sulla valutazione di fatto è molto limitato: le doglianze sulla motivazione devono confrontarsi puntualmente con gli elementi probatori richiamati dalla sentenza impugnata e non limitarsi ad affermazioni generiche
  • Nelle ipotesi di responsabilità penale per fatti societari è utile documentare in modo chiaro la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità amministrative (atti formali, deleghe, iscrizioni ufficiali, comunicazioni alla Camera di commercio) per prevenire deduzioni di amministratore di fatto

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