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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33203/2024 del 18/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

Una società del settore turistico aveva stipulato con un'altra società dello stesso settore un accordo di collaborazione per la vendita di un pacchetto turistico di gruppo a una terza società, che aveva versato una caparra. Il viaggio fu poi annullato a causa dell'emergenza Covid e la caparra venne restituita dalla società acquirente; non essendo andate a buon fine le trattative stragiudiziali, la stessa agì in giudizio per ottenere la restituzione di quanto dovutole dalla controparte. La convenuta eccepì l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, invocando una clausola contrattuale che prevedeva il Foro di Brindisi per le controversie sull'interpretazione ed esecuzione del contratto, nonché i fori di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c. Il ricorrente, in sede di regolamento necessario di competenza, sostenne che la clausola non designava un foro esclusivo ma solo facoltativo; che l'eccezione di incompetenza era inammissibile perché non aveva contestato tutti i fori concorrenti, in particolare quello relativo allo stabilimento/rappresentante autorizzato della persona giuridica ex art. 19, primo comma, seconda parte, c.p.c.; e che, comunque, la competenza del Tribunale adito sussisteva anche ai sensi dell'art. 20 c.p.c., individuando il luogo di conclusione ed esecuzione dell'obbligazione nella sede della società attrice.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza nei limiti rilevanti, affermando la competenza del Tribunale adito. Ha ritenuto che la clausola sul Foro di Brindisi non fosse espressamente esclusiva, quindi non idonea a sottrarre i fori ordinari; soprattutto, ha qualificato come incompleta e quindi inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta, perché non contestava anche il criterio di collegamento di cui all'art. 19, primo comma, seconda parte, c.p.c. relativo alla mancanza, nel circondario del giudice adito, di uno stabilimento o di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio. Conseguentemente, la Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Ascoli Piceno, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio e condannando la resistente alle spese del regolamento.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    consente alle parti del regolamento di competenza di depositare scritture difensive; il controricorso può essere qualificato come tale

  • art. 370 c.p.c.

    nel regime richiamato dalla Corte, prevede il deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso

  • art. 29 c.p.c.

    l'accordo sulla scelta del giudice competente per territorio deve risultare da atto scritto e attribuisce competenza esclusiva solo se ciò sia espressamente stabilito

  • art. 38 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale

  • art. 20 c.p.c.

    regola i fori facoltativi in materia contrattuale, richiamati per individuare il luogo di conclusione o di esecuzione dell'obbligazione

  • art. 19 c.p.c.

    primo comma, prima parte; primo comma, seconda parte

    per le persone giuridiche individua sia il foro generale della sede sia quello relativo allo stabilimento e al rappresentante autorizzato a stare in giudizio; l'eccezione di incompetenza deve contestarli entrambi

  • art. 1182 c.c.

    richiamato per sostenere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria al domicilio del creditore

Massime di principio

  • La clausola contrattuale che individua un foro territoriale diverso da quello legale è esclusiva solo se contiene una manifestazione espressa e inequivoca della volontà delle parti di escludere i fori ordinari; in mancanza, il foro convenzionale opera come facoltativo.
  • In presenza di una convenuta persona giuridica, l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile è ammissibile solo se investe tutti i possibili fori concorrenti, compresi quelli derivanti dall'art. 19 c.p.c.; la mancata contestazione del criterio dello stabilimento o del rappresentante autorizzato rende l'eccezione incompleta e come non proposta.
  • Nel regolamento di competenza, un atto difensivo denominato controricorso può essere comunque trattato come scrittura difensiva se depositato nei termini previsti dall'art. 47 c.p.c.
  • Ai fini dell'art. 29 c.p.c., l'esclusività del foro convenzionale non può essere ricavata per via interpretativa o presuntiva, ma deve risultare da formule chiare che esprimano senza ambiguità la volontà di derogare in modo esclusivo alla competenza territoriale legale.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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