Cassazione Civile, Ordinanza n. 34230/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento catastale relativi alla rendita di un parco eolico. Le società sostenevano che, nella determinazione della rendita, non dovesse essere incluso il valore delle torri eoliche (pali) che sostengono navicella e rotore, poiché tali elementi rientrano tra i macchinari/impianti funzionali allo specifico processo produttivo ed erano quindi esclusi dalla stima diretta ai sensi della disciplina sopravvenuta. La CTR aveva invece ritenuto legittima l’inclusione del "palo eolico" nella rendita. In cassazione sono stati proposti tre motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015; il secondo per violazione dell’art. 2697 c.c.; il terzo per violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 114/1949 e del R.d.l. n. 652/1939. Le ricorrenti chiedevano la cassazione della sentenza regionale per errata interpretazione della norma catastale e per erronea inclusione delle torri eoliche nel computo della rendita.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. Ha ritenuto che la torre eolica, pur stabilmente infissa al suolo e pur svolgendo una funzione di sostegno, sia componente essenziale e attiva dell’impianto eolico e, come tale, debba essere esclusa dalla stima catastale ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, senza distinguere artificiosamente tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica. Il giudice di rinvio dovrà quindi rideterminare la rendita catastale escludendo le torri eoliche dal computo.
Norme richiamate
art. 1, comma 21, l. n. 208 del 2015
«a decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento»; «sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo»
La norma catastale va letta nel senso che i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo devono essere esclusi dalla stima diretta; la torre eolica, in quanto componente essenziale e attiva del sistema di produzione dell’energia, rientra in tale esclusione e non va computata nella rendita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro di dedotta violazione di legge su cui sono stati articolati i motivi di ricorso accolti o assorbiti.
Richiamato come norma violata nel secondo motivo, poi assorbito dall’accoglimento del primo.
d.P.R. n. 114 del 1949
Richiamato nel terzo motivo come fonte asseritamente violata, ma il motivo è stato assorbito.
R.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato nel terzo motivo come fonte asseritamente violata, ma il motivo è stato assorbito.
art. 4 r.d.l. 652/39
Richiamato come parte del quadro normativo sulla nozione catastale di immobile urbano.
art. 2, comma 3, d.m. 2.1.98 n. 28
Richiamato come parte del quadro normativo sulla nozione catastale di unità immobiliare.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale degli impianti eolici, la torre eolica non può essere automaticamente considerata bene imponibile solo perché stabilmente infissa al suolo: occorre verificarne la funzione nel processo produttivo, e se essa concorre come componente essenziale dell’impianto va esclusa dalla stima.
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, la disciplina dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015 opera come regola ordinaria di esclusione dei macchinari e degli impianti funzionali allo specifico processo produttivo, non come norma eccezionale di stretta interpretazione.
- Non è corretto separare, nel caso di impianti eolici, la funzione di sostegno della torre dalla funzione di produzione energetica, quando la seconda non può realizzarsi senza la prima: le due funzioni vanno considerate unitariamente ai fini catastali.
- Se l’errore del giudice di merito è un errore di interpretazione della disciplina applicabile e i fatti materiali sono pacifici, la Cassazione può correggere la sentenza in diritto e disporre il rinvio per la sola rideterminazione della rendita secondo il principio di diritto enunciato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →