Cassazione Penale, Ordinanza n. 25856/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, contestava in sostanza l'utilizzabilità di atti di indagine depositati successivamente alla richiesta di giudizio immediato, deducendone la tardività e la conseguente lesione del diritto di difesa. La Corte rileva però che la censura è meramente reiterativa di doglianze già esaminate e disattese con motivazione congrua e corretta. Dalla ricostruzione procedimentale emerge che la delega era stata conferita prima delle operazioni, la campionatura e le analisi erano state svolte in date antecedenti alla richiesta di giudizio immediato e le risultanze erano state depositate prima della richiesta del decreto. Inoltre, alla difesa era stato riconosciuto un termine per esaminare la nota depositata, e nel rito abbreviato condizionato il pubblico ministero aveva anche ottenuto l'ammissione di prova contraria tramite controdeduzioni alla consulenza tecnica di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inutilizzabilità degli atti depositati dopo la richiesta di giudizio immediato, osservando che gli atti di indagine erano comunque anteriori all'esercizio dell'azione penale e che, in concreto, era stato assicurato all'imputato il pieno contraddittorio sulla prova. Ha inoltre ribadito che il requisito dell'evidenza della prova per il giudizio immediato non va inteso come necessità di definibilità del processo allo stato degli atti, potendo il pubblico ministero svolgere attività integrativa di indagine e contestazione suppletiva sulla base di nuovi elementi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 438, comma 5, cod. proc. pen.
nel rito abbreviato è legittima la produzione di prova contraria da parte del pubblico ministero
art. 453, comma 1, cod. proc. pen.
il requisito dell'evidenza della prova per il giudizio immediato non implica che il processo sia già definibile allo stato degli atti, potendo il PM svolgere integrazioni investigative e contestazioni suppletive
la mancata contestuale produzione di atti di indagine con la richiesta di giudizio immediato non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità, se è garantito il contraddittorio
art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
richiamato come esempio giurisprudenziale di contestazione suppletiva fondata su nuovi elementi emersi prima del dibattimento
Massime di principio
- Gli atti di indagine formati prima dell'esercizio dell'azione penale ma non depositati contestualmente alla richiesta di giudizio immediato possono essere utilizzati, purché l'imputato sia messo in condizione di esercitare un contraddittorio pieno ed effettivo sulla prova su cui essi si fondano.
- La tardiva produzione documentale non determina inutilizzabilità automatica quando la difesa abbia avuto accesso agli atti e un termine per esaminarli, e quando nel rito abbreviato sia stata anche ammessa prova contraria del pubblico ministero.
- Il requisito dell'evidenza della prova per il giudizio immediato non va inteso in senso rigidamente statico: il pubblico ministero può svolgere attività integrative di indagine e formulare contestazioni suppletive sulla base di nuovi elementi emersi, senza dover attendere l'istruttoria dibattimentale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già scrutinare e disattese dal giudice di merito con motivazione logicamente e giuridicamente adeguata.
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