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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 695/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per diffamazione; deduceva la nullità del giudizio d'appello per non essere stata comunicata al difensore la data del differimento dell'udienza del 16 aprile 2020, disposta nell'ambito delle misure emergenziali per la pandemia (rinvio d'ufficio ai sensi dei decreti emergenziali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura: dagli atti risultava che l'imputato era stato regolarmente citato e che il differimento d'ufficio al 17 settembre 2020 era stato notificato il 27 luglio 2020 (relata dei Carabinieri di Marsala). Inoltre la Corte ha richiamato il principio secondo cui l'omessa notifica della nuova data, nell'ambito dei rinvii emergenziali, configura una nullità di regime intermedio sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.; avendo il ricorrente proposto il rilievo per la prima volta in cassazione, la questione risultava preclusa. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla enunciazione del motivo di ricorso (vincolo di specificazione delle censure in Cassazione).

  • art. 83, dl. n.18/2020 (richiamato)

    Norma emergenziale richiamata come base per i rinvii d'ufficio delle udienze in periodo pandemico; il ricorso muove dall'applicazione delle disposizioni emergenziali.

  • art. 1, comma 1, dl. 8 marzo 2020 (richiamato e citato testualmente)

    "a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020."

    Il decreto ha imposto il rinvio generalizzato delle udienze, configurando l'impossibilità di presenza dell'imputato come un impedimento generalizzato determinato dalla legge, con effetti sul procedimento (necessità di fissazione di nuova udienza).

  • dl. 8 aprile 2020, n. 23 (richiamato)

    Ha prorogato i termini del rinvio d'ufficio (es., estendendo il termine al 9 maggio 2020) e integra il quadro normativo emergenziale citato dalla Corte.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamato come modello procedurale da applicare in caso di impedimento a comparire dell'imputato: il rinvio per impedimento legittimo segue la stessa sequenza procedurale, con conseguenze sulla necessità e sulla natura della notificazione della nuova data.

  • artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabiliscono i termini entro i quali devono essere dedotte le nullità processuali; la Corte interpreta la mancata notifica della nuova udienza come nullità di regime intermedio sanabile se non rilevata nei termini stabiliti da queste norme.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in cassazione, consentendo la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende; applicata per determinare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000.

  • art. 23 dl. n. 137 (richiamato nel contesto della requisitoria)

    Richiamato come norma procedurale legata alla requisitoria scritta del Procuratore generale; utilizzata nel procedimento interno della Cassazione.

Massime di principio

  • Nel periodo emergenziale Covid i rinvii d'ufficio disposti per legge configurano un impedimento generalizzato dell'imputato; la mancata comunicazione della nuova data è una nullità di regime intermedio e può essere sanata se non fatta valere nei termini previsti dagli artt. 180 e 182 c.p.p.
  • Se dagli atti risulta la regolare notificazione della fissazione della nuova udienza, la censura sull'omessa comunicazione è infondata.
  • Le questioni di nullità non dedotte nei termini procedurali previsti nei gradi di giudizio sono precluse in sede di ricorso per cassazione e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio prima di proporre ricorso manifestamente pregiudiziale o tardivo.
  • In caso di contestazione di mancata notificazione, è essenziale verificare con attenzione gli atti (relate, notifiche dei Carabinieri/ufficiali giudiziari) e sollevare l'eccezione tempestivamente nei termini processuali utili.

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