Sentenza del 12/04/2017 n. 9479 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che aveva annullato l'accertamento relativo al maggior reddito dichiarato dalla società per l'anno d'imposta 2003. Ha denunciato la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), la falsa applicazione del comma 2 e un vizio di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l'accertamento fosse di tipo analitico-induttivo, fondato sulle fatture e sugli altri documenti aziendali, e non un accertamento induttivo puro, per il quale sarebbero state necessarie gravi irregolarità contabili. Ha inoltre contestato l'affermazione della CTR secondo cui non sarebbe stato possibile utilizzare una percentuale di ricarico riferita al 2005 per ricostruire il reddito del 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo apodittica e insufficientemente motivata la qualificazione dell'accertamento come induttivo da parte della CTR. La Corte ha rilevato che la sentenza non aveva spiegato adeguatamente le ragioni giuridiche e gli elementi concreti posti a fondamento della decisione, né aveva motivato in modo sufficiente l'inapplicabilità della percentuale di ricarico utilizzata dall'Ufficio, riferita a un anno diverso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Basilicata, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)
La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa. La Corte ha richiesto che il giudice chiarisca concretamente se l'Ufficio abbia ricostruito il reddito sulla base dei dati e dei documenti aziendali, anche mediante presunzioni, senza confondere tale metodo con l'accertamento induttivo puro.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
La disposizione riguarda l'accertamento induttivo puro, utilizzabile in presenza dei presupposti previsti dalla legge, tra cui gravi irregolarità o inattendibilità della contabilità. La sentenza di rinvio dovrà verificare quale metodo sia stato effettivamente applicato e se ricorressero i relativi presupposti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Le disposizioni consentono di ricorrere per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per omessa, insufficiente o illogica motivazione, nei limiti applicabili al giudizio. Nel caso concreto, la censura è stata ritenuta fondata per l'insufficienza della motivazione della CTR.
Massime di principio
- Il giudice tributario deve distinguere chiaramente tra accertamento analitico-induttivo e accertamento induttivo puro, indicando i documenti, i dati e le presunzioni concretamente utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.
- L'accertamento analitico-induttivo non richiede necessariamente la totale inattendibilità o la mancata tenuta delle scritture contabili; tali requisiti rilevano principalmente per l'accertamento induttivo puro.
- Una percentuale di ricarico riferita a un anno diverso da quello accertato non è automaticamente inutilizzabile. La sua validità deve essere valutata in relazione alla distanza temporale, alla continuità dell'attività e all'assenza o presenza di mutamenti significativi nel mercato o nella gestione aziendale.
- Una sentenza tributaria non può limitarsi ad affermazioni generiche o apodittiche: deve spiegare le ragioni giuridiche e gli elementi di prova che giustificano l'accoglimento o il rigetto dell'accertamento.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitiva vittoria dell'Agenzia delle Entrate sul merito dell'accertamento, ma impone al giudice tributario di riesaminare la controversia con una motivazione completa e coerente.
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