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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15185/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mediatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo con cui era stato chiesto a una parte acquirente il pagamento di Euro 15.600 a titolo di provvigione per attività di mediazione immobiliare relativa all’acquisto di un immobile denominato "Agriturismo la Meridiana". L’ingiunta propose opposizione, ma il Tribunale la rigettò e la Corte d’appello confermò. In cassazione la ricorrente dedusse tre censure: 1) violazione dell’art. 346 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto tardiva l’istanza di verificazione di una dichiarazione scritta attribuita al venditore dell’immobile, istanza che secondo la ricorrente sarebbe stata già proposta nell’atto di appello e comunque riproposta nelle conclusioni; 2) violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la Corte ritenuto tardivo il deposito in appello di una perizia grafologica di parte e per averne escluso il valore probatorio, mentre la consulenza di parte costituirebbe mera allegazione difensiva producibile anche in appello; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., per omesso o errato esame di documenti decisivi, in particolare di alcune e-mail, che secondo la ricorrente non proverebbero affatto che l’affare fosse stato concluso per il tramite dell’agenzia di mediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, ritenendo che non denunciasse un vero omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirasse piuttosto a ottenere una diversa valutazione del contenuto delle e-mail e, quindi, delle prove. Quanto ai primi due motivi, ha riconosciuto che la Corte d’appello aveva errato nel ritenere necessaria una reiterazione dell’istanza di verificazione e nel considerare tardiva la consulenza di parte; tuttavia ha ritenuto tali errori non decisivi, perché la scrittura del terzo era comunque prova atipica non idonea a trasformarsi in prova legale per effetto di verificazione e perché, in ogni caso, la sentenza impugnata aveva già valorizzato in modo autonomo e sufficiente lo scambio di e-mail tra le parti per affermare che la mediazione era stata effettivamente svolta dall’agenzia. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione dell’istanza non era il profilo decisivo; se una domanda/questione è stata già decisa in primo grado, in appello occorre uno specifico motivo di gravame contro l’omessa pronuncia, non la sola riproposizione.

  • art. 345, comma 3, c.p.c.

    La consulenza tecnica di parte è una semplice allegazione difensiva e, come tale, non è soggetta al divieto di nuove produzioni in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la norma invocata per la dedotta violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera contestazione della valutazione delle prove.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    La violazione processuale è denunciabile solo se decisiva, cioè se incide sul contenuto della decisione e arreca un effettivo pregiudizio alla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    Il travisamento della prova, in astratto, è richiamato come errore di percezione del dato probatorio, distinto dalla valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice valuta le prove secondo prudente apprezzamento; la valutazione dell’attendibilità dei testimoni è censurabile solo per motivazione inadeguata nei limiti consentiti.

  • art. 214 c.p.c.

    Le regole sul disconoscimento non si applicano, secondo la Corte, alla scrittura proveniente da un terzo considerata prova atipica.

  • art. 215 c.p.c.

    Come per l’art. 214 c.p.c., non disciplina la fattispecie della scrittura proveniente da un terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se denuncia l’omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito trasformarla in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o del significato degli elementi istruttori.
  • La consulenza tecnica di parte è una mera allegazione difensiva e, come tale, è producibile anche in appello, non essendo soggetta al divieto di nuove produzioni di cui all’art. 345, comma 3, c.p.c.; tuttavia la sua rilevanza probatoria resta rimessa alla valutazione del giudice di merito.
  • La scrittura proveniente da un terzo, utilizzata come prova atipica, non è soggetta alle regole del disconoscimento previste per le scritture private tra le parti e non diventa prova legale per effetto di eventuale verificazione.
  • L’errore processuale è rilevante in cassazione solo se decisivo: una violazione procedurale non comporta cassazione quando, anche eliminato l’errore, la decisione resti comunque sorretta da autonoma e sufficiente ratio decidendi.
  • Il travisamento della prova attiene all’errata percezione del contenuto oggettivo del mezzo istruttorio; non ricorre quando la critica investe soltanto l’apprezzamento, da parte del giudice di merito, del significato e del valore dimostrativo della prova.
  • La valutazione dell’attendibilità dei testimoni e del peso delle prove documentali rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale consentito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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