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Sentenza

Sentenza del 04/11/2015 n. 22491 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda due atti di contestazione delle sanzioni relative a maggiori IVA, IRPEG e IRAP per gli anni 2000 e 2001, emessi a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni per tali annualità e del disconoscimento, per il 2001, degli effetti del condono fiscale richiesto ai sensi dell’art. 9 della legge n. 289/2002. Nella dichiarazione integrativa del 2003 la società aveva indicato il codice 1, riferito ai parametri, anziché il codice 2, relativo agli studi di settore, versando un’imposta inferiore. La CTR della Lombardia aveva confermato l’accoglimento parziale del ricorso della società: condono perfezionato per le imposte dirette del 2001, ma IVA e relative sanzioni dovute. L’Agenzia ha proposto due motivi: violazione degli artt. 7, 9 e 16 della legge n. 289/2002, sostenendo che l’errore nel codice impedisse il perfezionamento del condono ai sensi dell’art. 9, comma 15; e insufficiente motivazione sulla natura materiale, manifesta e scusabile dell’errore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto infondate entrambe le censure: l’art. 9, comma 15, non consentiva di invalidare la definizione del 2001 per difformità rispetto a dichiarazioni presentate per annualità diverse, poiché la società non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2001. Ha inoltre giudicato congrua la motivazione della CTR sulla riconoscibilità dell’errore materiale, consistente nell’indicazione del codice dei parametri invece di quello degli studi di settore. Rimane quindi ferma la decisione impugnata: condono riconosciuto per le imposte dirette del 2001, mentre restano dovute l’IVA e le relative sanzioni. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 15

    Ne discende che il motivo, per come formulato,anche nel quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c., non è comunque pertinente e decisivo, in quanto, nella fattispecie, non essendo stata presentata, dalla contribuente, la dichiarazione dei redditi per l'anno (qui in contestazione) 2001, non può invocarsi, da parte dell'Ufficio, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 15 ed al fine di invalidare la definizione automatica, la non conformità della dichiarazione integrativa ai fini del condono rispetto a dichiarazioni dei redditi presentate in altri anni, precedenti.

    La difformità prevista dall’art. 9, comma 15, va valutata rispetto alla dichiarazione originariamente presentata per la stessa annualità oggetto di definizione. Non può essere invocata per invalidare il condono confrontando la dichiarazione integrativa con dichiarazioni relative ad anni precedenti quando, per l’annualità in contestazione, non era stata presentata una dichiarazione dei redditi.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7 e 16

    L’Agenzia ne ha dedotto la violazione insieme all’art. 9, ma la Corte ha respinto unitariamente le censure e non ha formulato una distinta interpretazione di questi articoli.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    La Corte ha esaminato, rispettivamente, la censura di violazione o falsa applicazione di legge e quella di insufficiente motivazione, respingendole: la prima perché non pertinente e decisiva rispetto all’art. 9, comma 15, e la seconda perché la motivazione della CTR sulla riconoscibilità dell’errore era logicamente congrua.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    La Corte ha richiamato la disposizione in relazione al quesito di diritto del ricorso, rilevando che il motivo, anche per come formulato nel quesito, non era pertinente e decisivo.

  • Legge fallimentare, art. 43, come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006

    Nel giudizio dì cassazione, dominato dall'impulso di ufficio, non sono applicabili le comuni cause di interruzione del processo previste dalla legge in generale (ex multis, Cass. S.U. 14385/2007; Cass. 21153/2010; Cass. 14786/2011; Cass. 8685/2012) e dall'art. 43 legge fall., quale modificato dal D.Lgs. n. 5 del 2006, in particolare (Cass. 21153/2010).

    Il fallimento intervenuto nel corso del giudizio di cassazione non determina l’interruzione del processo: il giudizio di legittimità, dominato dall’impulso d’ufficio, non soggiace alla causa interruttiva prevista dall’art. 43 della legge fallimentare.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni integrative e le dichiarazioni di adesione a una definizione agevolata sono atti volontari e, una volta presentate, sono in linea generale irrevocabili e non modificabili. Può tuttavia rilevare un errore materiale manifesto e riconoscibile dal testo dell’atto, che riveli una discordanza tra l’intendimento del contribuente e la sua esteriorizzazione; non basta un ripensamento successivo.
  • Quando l’errore materiale è riconoscibile e gli elementi disponibili consentono di ricostruire con sicurezza il contenuto effettivamente voluto, il giudice può valutare la dichiarazione secondo tale contenuto. La riconoscibilità dell’errore è un accertamento di fatto, sindacabile in cassazione se la motivazione è adeguata.
  • La regola che impedisce il perfezionamento della definizione automatica per dati non corrispondenti a quelli della dichiarazione originaria va riferita alla dichiarazione della medesima annualità; non è sufficiente una difformità rispetto a dichiarazioni di anni precedenti.
  • Nel giudizio di cassazione, l’intervento del fallimento della parte non comporta l’interruzione del processo, che è dominato dall’impulso d’ufficio.

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