Cassazione Civile, Ordinanza n. 30951/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per la ristrutturazione di un immobile e da una successiva scrittura privata del 11 gennaio 1992, con cui venivano quantificati i residui crediti dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori e veniva subordinato il pagamento al rilascio dei certificati e alla consegna delle opere. Il committente originario agiva per la risoluzione del contratto di appalto e della scrittura integrativa per inadempimento dell'appaltatore, chiedendo rilascio dell'immobile e risarcimento danni; i convenuti proponevano domande di pagamento del saldo. In primo grado il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere sul rilascio, riconosceva vizi dell'opera e accoglieva anche le riconvenzionali, condannando il committente al saldo, al netto dei danni. Gli eredi del committente appellavano deducendo violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia sulla risoluzione, e insistendo per la risoluzione del rapporto e il rigetto delle pretese di pagamento. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente o incomprensibile sulla qualificazione della scrittura del 1992 come transazione novativa; 2) violazione degli artt. 1230, 1231, 1965, 1976 e 1453 c.c. per avere ritenuto estinto il precedente appalto e non meramente regolato il rapporto; 3) violazione dell'art. 1453 c.c. per avere opposto la scrittura agli eredi/soci senza prova della loro sottoscrizione e della spendita del nome; 4) violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e della normativa di settore sul certificato di regolare esecuzione, assumendo che i lavori fossero stati consegnati e il certificato emesso, con insussistenza di grave inadempimento; 5) violazione degli artt. 1965, 1453 e 1455 c.c. per la qualificazione della scrittura come transazione anziché mero negozio di accertamento e per la conseguente risoluzione per inadempimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché introduceva questioni nuove non trattate in appello senza adeguata allegazione di previa deduzione; ha invece accolto il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva qualificato apoditticamente la scrittura privata come transazione novativa senza spiegare in base a quali elementi di fatto fosse ravvisabile una transazione con efficacia estintiva del precedente appalto, né perché non si trattasse di un mero negozio ricognitivo/di accertamento. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ha dichiarato inammissibile il terzo, ha assorbito i restanti motivi e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione. Il rinvio dovrà riesaminare la qualificazione della scrittura privata dell'11 gennaio 1992, verificando se si tratti di transazione novativa oppure di mero negozio di accertamento o regolazione del rapporto, con motivazione adeguata e coerente. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La denuncia di motivazione apparente o incomprensibile è veicolata come vizio processuale rilevante ai fini della nullità della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta con riferimento alla qualificazione della scrittura privata e alla disciplina di transazione, novazione e risoluzione.
Richiamato in tema di novazione, che richiede incompatibilità oggettiva tra rapporto preesistente e nuovo rapporto.
Richiamato per distinguere novazione e mera modifica del rapporto preesistente.
La transazione presuppone reciproche concessioni per porre fine o prevenire una lite; non basta una mera ricognizione del dovuto.
Richiamato dai ricorrenti in relazione agli effetti della risoluzione della transazione sull'originario rapporto.
Richiamato in tema di risoluzione per inadempimento del contratto o dell'accordo qualificato come transazione.
Richiamato per il requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento.
aliquid datum, aliquid retentum
La transazione richiede concessioni reciproche e una lite già insorta o potenziale.
Massime di principio
- La qualificazione di una scrittura privata come transazione novativa richiede un accertamento espresso e motivato della comune volontà delle parti, con verifica della presenza di reciproche concessioni e della incompatibilità oggettiva tra rapporto originario e nuovo assetto negoziale.
- In mancanza di un'espressa manifestazione di volontà novativa, il giudice deve accertare se l'accordo successivo abbia natura meramente ricognitiva o di accertamento, cioè se si limiti a fissare il contenuto di rapporti già esistenti senza costituire nuove obbligazioni autonome.
- La motivazione della sentenza è nulla quando la qualificazione giuridica del negozio è affermata in modo apodittico, senza indicare il percorso logico-giuridico seguito e senza rendere controllabile la decisione in sede di legittimità.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove di fatto o di diritto non trattate nella sentenza impugnata se il ricorrente non dimostra di averle dedotte nel giudizio di merito e non indica specificamente l'atto in cui ciò è avvenuto.
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