Cassazione Penale, Sentenza n. 14741/2026 del 23/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Villaricca impugna la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo ha assolto dal reato di cui all'art. 337 c.p. ma lo ha condannato per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e per diffamazione aggravata (art. 595, comma 3 c.p.) in relazione a due dirette Facebook. Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulle condanne per 341-bis e 595, sostenendo che le espressioni erano manifestazione del pensiero e critica politica o, comunque, non offensive; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., poiché la norma escluderebbe la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto rispetto all'art. 341-bis e ciò sarebbe incostituzionale (artt. 3, 24, 111 Cost.), o comunque la Corte d'appello ha omesso di valutare la particolare tenuità dell'offesa.
La decisione
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo (sostanza sulle proclamazioni offensive e sulla diffamazione): inammissibile o manifestamente infondato; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato che le frasi diffuse tramite dirette Facebook, potenzialmente rivolte a una platea indeterminata, integrano la diffamazione aggravata (art. 595, comma 3) e non rientrano nel diritto di critica politica. Secondo motivo (art. 131-bis): fondato per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. La Corte di cassazione ha rilevato che il divieto normativo di applicare la causa di non punibilità (art. 131-bis, terzo comma, n.2) opera solo quando l'oltraggio è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni; pertanto occorre verificare se, al momento del fatto, i due vigili urbani fossero effettivamente agenti di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni o agenti di pubblica sicurezza (che richiede formale nomina prefettizia). Nel caso concreto la Corte di appello aveva dato per scontato l'operatività del divieto solo perché le persone offese erano appartenenti alla polizia municipale; la Cassazione ha annullato la parte della sentenza che aveva escluso la causa di non punibilità ex art. 131-bis e ha disposto rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuova valutazione sulla operatività del divieto e, conseguentemente, sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
«l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli articoli [336, 337 e] 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni [...]»
La Corte interpreta il divieto come operante non in relazione al solo reato astratto di oltraggio (art. 341-bis) ma solo quando l'oltraggio è commesso nei confronti di specifiche categorie (ufficiale/agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria) e soltanto se tali persone esercitavano concretamente le funzioni al momento del fatto; pertanto è necessaria una verifica fattuale preliminare della qualifica e dell'esercizio delle funzioni.
Rilevato come reato di oltraggio a pubblico ufficiale; la sua rilevanza ai fini dell'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis dipende dalla circostanza che la condotta sia rivolta a soggetti che, al momento del fatto, rivestono la qualifica e svolgono funzioni di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza.
art. 595 cod. pen. (comma terzo)
La diffusione di frasi diffamatorie tramite "bacheca Facebook" o dirette è riconosciuta come mezzo di pubblicità idoneo a configurare la diffamazione aggravata, quando la condotta può raggiungere una platea indeterminata; la Corte conferma che la responsabilità può fondarsi anche su testimonianza singola se adeguatamente valutata.
Richiamati nel contesto del dibattito sulla ragionevolezza del divieto normativo (Corte costituzionale aveva già dichiarato illegittimo il terzo comma dell'art. 131-bis nella parte riferita agli artt. 336 e 337), usati come parametro comparativo per valutare la configurazione di potenziali profili di manifesta irragionevolezza nell'esclusione della causa di non punibilità.
Norma che aveva limitato l'operatività della causa di non punibilità per taluni reati (336, 337, 341-bis); la Corte osserva le modifiche e le conseguenze interpretative alla luce di successive pronunce costituzionali.
legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro polizia municipale)
Stabilisce i limiti territoriali e temporali delle funzioni di polizia giudiziaria degli agenti della polizia municipale e la necessità di provvedimento prefettizio per la qualifica di agente di pubblica sicurezza; la Corte applica tale quadro per escludere in concreto l'operatività automatica del divieto ex art. 131-bis quando la persona offesa è un vigile urbano.
Usato per ricordare che la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria è riconosciuta ai vigili urbani solo "quando sono in servizio" e nell'ambito territoriale di appartenenza, quindi non è illimitata né automatica.
art. 5 legge 7 marzo 1986, n. 65
Stabilisce la possibilità di conferimento da parte del Prefetto della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale della polizia municipale previa comunicazione del sindaco e accertamento dei requisiti; la Corte richiede verifica di un tale provvedimento per l'operatività del divieto ex art. 131-bis.
Richiami procedurali relativi al rinvio alla Corte costituzionale: la questione di legittimità deve essere rilevante e pregiudiziale per il giudizio principale; la Corte applica questo principio per valutare la rilevanza della questione costituzionale prospettata.
artt. 3, 24, 111 Cost.
Articoli costituzionali richiamati dal ricorrente per contestare la legittimità del divieto normativo; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondate ma non rilevanti le questioni costituzionali senza la preventiva verifica della sussistenza dei presupposti fattuali (qualifica ed esercizio delle funzioni).
Massime di principio
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è automaticamente esclusa quando la vittima è un appartenente alla polizia municipale: occorre verificare concretamente che la vittima, al momento del fatto, avesse la qualifica di agente/ufficiale di polizia giudiziaria in esercizio delle funzioni o la qualifica di agente di pubblica sicurezza (che richiede provvedimento prefettizio).
- Per i vigili urbani la qualifica di agente di polizia giudiziaria è limitata nel tempo (solo "quando sono in servizio") e nello spazio (nell'ambito territoriale dell'ente), dunque il giudice deve accertare fattualmente l'esercizio delle funzioni al momento dell'evento prima di escludere ex lege la particolare tenuità.
- La diffusione di contenuti diffamatori attraverso social network (dirette Facebook, bacheche pubbliche) può integrare la diffamazione aggravata perché rivolta a una platea potenzialmente indeterminata; il diritto di critica politica è valutato anche sulla base delle modalità e dell'eccessività del linguaggio impiegato.
- La qualifica/formalità richiesta per ritenere operante un divieto normativo va valutata in concreto: l'assunzione postuma di una qualifica da parte della vittima è irrilevante rispetto al requisito temporale richiesto dalla norma (deve sussistere al momento del fatto).
- Prima di sollevare o rinviare una questione di legittimità costituzionale relativa all'operatività di un divieto di legge, il giudice di merito deve accertare i fatti necessari a rendere la questione rilevante e pregiudiziale; se tali accertamenti mancano, l'incidente costituzionale non è ammissibile per difetto di rilevanza.
- La presenza contemporanea delle persone offese alla comunicazione social non esclude automaticamente la configurabilità del reato di diffamazione quando il messaggio è rivolto a un pubblico indeterminato e potenzialmente numeroso.
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