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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33231/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva ottenuto, in passato, contributi regionali per investimenti iniziali nell’industria alberghiera in Sardegna; tali somme erano state poi richieste in restituzione mediante ordinanza-ingiunzione perché qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. In un precedente giudizio di legittimità la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso principale della Regione, cassato la sentenza della Corte d’appello e rigettato nel merito l’opposizione della società. La società ha quindi proposto ricorso per revocazione contro quella sentenza, deducendo errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.: secondo la ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto l’inesistenza della diligenza del beneficiario, trascurando che la Corte d’appello aveva invece accertato in concreto l’adempimento dell’onere di diligenza e la sussistenza di un legittimo affidamento; inoltre avrebbe omesso di considerare che la decisione della Commissione UE, pubblicata per estratto sulla GUCE, non indicava condizioni ostative al contributo e che le successive direttive attuative regionali non contenevano elementi preclusivi. La società sosteneva quindi che l’errore della Cassazione consistesse nell’avere ritenuto non adempiuto l’onere di verifica, quando invece tale verifica sarebbe stata eseguita.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il ricorso per revocazione non prospettasse un vero errore di fatto, ma una censura di diritto o, comunque, una contestazione di valutazioni e principi già espressamente affrontati nella sentenza impugnata. Ha osservato che la precedente decisione aveva affermato, in linea con la giurisprudenza unionale, che il beneficiario di un aiuto di Stato illegittimo non può invocare legittimo affidamento se non abbia verificato direttamente il contenuto della decisione della Commissione e il rispetto della procedura di compatibilità, a prescindere dal comportamento dell’amministrazione nazionale erogatrice. Ha inoltre rilevato che il tema dell’assenza di indicazioni limitative nella pubblicazione della decisione UE e quello dell’affidamento indotto dalla Regione erano già stati esaminati e risolti sfavorevolmente. Di conseguenza, ha escluso la sussistenza del vizio revocatorio, ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha ritenuto assorbito il secondo e ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, senza spese, dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio presuppone un errore di fatto percettivo, non una diversa valutazione giuridica o un dissenso sui principi di diritto applicati dalla sentenza impugnata.

  • art. 108 TFUE

    Per gli aiuti di Stato concessi in violazione della procedura di controllo comunitario, il beneficiario deve verificare il rispetto della procedura e della decisione della Commissione; solo in tal caso può astrattamente invocarsi il legittimo affidamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato quale base del contributo unificato da versare in misura ulteriore in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. non è configurabile quando la censura investe la ricostruzione giuridica dei fatti o l'applicazione di principi di diritto, anziché una falsa percezione di un fatto storico decisivo non controverso.
  • In materia di aiuti di Stato, il beneficiario non può fondare il legittimo affidamento solo sul comportamento dell'autorità nazionale erogatrice: deve verificare direttamente il contenuto della decisione della Commissione e il rispetto della procedura di controllo prevista dall'art. 108 TFUE.
  • Il legittimo affidamento sulla regolarità di un aiuto pubblico può sussistere solo se l'aiuto sia stato concesso nel rispetto della procedura comunitaria di controllo; in difetto, l'obbligo di recupero dell'aiuto incompatibile prevale e il beneficiario non può opporre buona fede o affidamento.
  • Quando la sentenza impugnata ha già esaminato e deciso il punto controverso, la deduzione in revocazione non può trasformarsi in una rilettura del merito o in una critica alla motivazione, essendo precluso l'accesso al rimedio straordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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