Cassazione Penale, Sentenza n. 10721/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano per nullita ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., dedotta violazione del diritto di difesa in relazione alla mancata concessione del rinvio per legittimo impedimento a comparire per ragioni di salute, documentate con certificazione medica prodotta in udienza. Viene altresi dedotto che, in considerazione dello stato di salute, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il differimento dell'esecuzione della pena ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto del ricorrente, rilevando che lo stesso aveva ottenuto con l'ordinanza impugnata l'affidamento in prova al servizio sociale (la piu ampia misura alternativa richiesta) e quindi non avrebbe potuto ottenere un beneficio piu favorevole mediante il rinvio. Il Tribunale di sorveglianza era inoltre motivatamente e non manifestamente illogicamente pervenuto ad escludere il legittimo impedimento a comparire, ritenendo che le terapie potessero essere effettuate in Italia; la Corte ha osservato che la richiesta di differimento della pena non risulta essere stata mai formulata dal condannato. Per effetto della declaratoria di inammissibilita, il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art.173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
Limita la estensione della riportazione del motivo nel ricorso; la Corte segnala che il motivo e stato esposto nei limiti necessari per la decisione
art.178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per segnalare una presunta nullita per violazione del diritto di difesa a causa della mancata concessione del rinvio; la Corte ha ritenuto la questione come una diversa valutazione dei fatti e delle prove non proponibile in sede di legittimita
artt. 146 e 147 codice penale
Richiamati dal ricorrente come base normativa per ottenere il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute; la Corte osserva che il differimento non risulta essere stato espressamente richiesto dal condannato
art. 616 codice di procedura penale
Prevede le conseguenze economiche in caso di declaratoria di inammissibilita del ricorso in cassazione; la Corte ha applicato l'onere delle spese processuali e ha disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualita dell'impugnazione come giustificazione per la commisurazione della sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende
Massime di principio
- Se il ricorrente ha gia ottenuto la misura richiesta in grado precedente (es. affidamento in prova), puo mancare l'interesse concreto a impugnare aspetti procedurali collaterali (es. diniego di rinvio), rendendo il ricorso inammissibile
- La mancata concessione del rinvio per motivo di salute richiede prova di una reale impossibilita a comparire; la semplice certificazione non sempre e sufficiente se non attesta inequivocabilmente l'impossibilita
- La richiesta di differimento dell'esecuzione della pena deve essere espressamente formulata; la Corte non dispone d'ufficio un differimento non domandato
- In sede di legittimita la valutazione della attendibilita o del contenuto della certificazione medica e una valutazione di fatto del giudice di merito e non e sindacabile se motivata e non manifestamente illogica
- L'inammissibilita del ricorso puo comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende quando l'impugnazione risulti irrituale o priva di concreto interesse
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