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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19123/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta dall’acquirente di un olio lubrificante contro la società fornitrice, assumendo che il prodotto consegnato presentasse composizione e caratteristiche chimiche difformi rispetto alla scheda tecnica e che tale difformità avesse causato danni ai macchinari utilizzati per lubrificare i bracci di una serie di presse, oltre al conseguente fermo tecnico. In appello la domanda era stata respinta: la Corte territoriale aveva ritenuto tempestiva la denuncia dei vizi, ma aveva escluso che fosse stata provata la riconducibilità dei difetti alle specifiche partite fornite dalla convenuta e, soprattutto, il nesso causale tra il prodotto consegnato e i danni lamentati. Con il ricorso per cassazione la società attrice ha dedotto, con il primo e il secondo motivo, nullità della sentenza per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse valorizzato: a) le deposizioni testimoniali di due testi che, secondo la ricorrente, avrebbero dimostrato che nel periodo considerato era stato utilizzato esclusivamente l’olio fornito dalla controparte e che erano stati prelevati campioni dalla cisterna consegnata dalla convenuta; b) l’affermazione del consulente tecnico d’ufficio secondo cui il campione da lui esaminato era il medesimo di quello analizzato in precedenza da un dipartimento universitario. Con il terzo motivo ha riproposto il vizio di omesso esame in relazione alla mancata prova del danno. Con il quarto motivo ha censurato la condanna alle spese, sostenendo che l’accoglimento di un motivo di appello, relativo alla tempestività della denunzia dei vizi, avrebbe imposto almeno una compensazione parziale delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, deducendo omesso esame di testimonianze decisive, la ricorrente non aveva rispettato l’onere di specificità e autosufficienza: si era limitata a riassumere l’esito della prova senza riprodurre o riassumere in modo puntuale le dichiarazioni rese dai testimoni e i capitoli di prova, impedendo così alla Corte di verificare la decisività dell’omissione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. Il quarto motivo è stato respinto, perché la condanna alle spese era conforme al principio di soccombenza, essendo stata integralmente rigettata la domanda sostanziale, e la mancata compensazione, anche parziale, rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Il ricorso incidentale condizionato della società fornitrice è stato dichiarato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il ricorrente individua in modo specifico il fatto storico omesso e ne dimostra la decisività; per le prove testimoniali occorre riprodurre o riassumere puntualmente le dichiarazioni contestate

  • art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità e autosufficienza; tale onere è condizione di ammissibilità del motivo, salvo casi di atti a contenuto vincolato o prestabilito

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza; la condanna della parte integralmente soccombente è giustificata anche se uno dei motivi di appello sia stato accolto

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la mancata compensazione, anche parziale, non integra di per sé violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    quando ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando si deduce in cassazione l’omesso esame di una prova testimoniale, il ricorrente deve riportare con precisione il contenuto delle dichiarazioni e indicare i capitoli di prova, così da consentire il controllo sulla decisività dell’omissione.
  • La mera sintesi dell’esito di una prova critica non basta a integrare il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione; occorre una rappresentazione oggettiva del fatto storico asseritamente trascurato.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non è formalismo fine a sé stesso, ma strumento necessario per delimitare il thema decidendum in sede di legittimità e consentire il controllo sulla decisività del vizio denunciato.
  • In tema di spese processuali, il giudice può porle integralmente a carico della parte che sia risultata sostanzialmente soccombente, anche se abbia ottenuto l’accoglimento di una censura soltanto incidentale o parziale nel percorso argomentativo.
  • La mancata compensazione delle spese costituisce scelta discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti dell’inosservanza dei parametri legali applicabili.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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