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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30101/2021 del 26/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso, da certificato negativo della cancelleria, che il ricorso non risultava depositato nei termini di legge previsti dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso, richiamando il principio secondo cui tale rilievo è possibile anche quando la parte intimata abbia comunque portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso mediante controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini di legge ex art. 369 c.p.c., nonostante la notificazione e la costituzione dell'Agenzia delle Entrate con controricorso. Ha compensato le spese di giudizio perché l'improcedibilità è stata rilevata d'ufficio e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    deposito del ricorso per cassazione nei termini previsti dalla legge

    Il mancato deposito del ricorso nei termini comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

    In caso di definizione che comporti i presupposti processuali previsti dalla norma, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine di legge è un adempimento essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
  • L'improcedibilità del ricorso può essere dichiarata anche se la controparte abbia comunque depositato controricorso e dunque abbia reso nota alla Corte l'esistenza dell'impugnazione.
  • Quando l'improcedibilità è rilevata d'ufficio, la Corte può compensare le spese di lite.
  • La declaratoria di improcedibilità può comportare l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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