Cassazione Civile, Ordinanza n. 30101/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso, da certificato negativo della cancelleria, che il ricorso non risultava depositato nei termini di legge previsti dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha quindi rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso, richiamando il principio secondo cui tale rilievo è possibile anche quando la parte intimata abbia comunque portato a conoscenza della Corte l'esistenza del ricorso mediante controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini di legge ex art. 369 c.p.c., nonostante la notificazione e la costituzione dell'Agenzia delle Entrate con controricorso. Ha compensato le spese di giudizio perché l'improcedibilità è stata rilevata d'ufficio e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
deposito del ricorso per cassazione nei termini previsti dalla legge
Il mancato deposito del ricorso nei termini comporta l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio dalla Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale
In caso di definizione che comporti i presupposti processuali previsti dalla norma, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il deposito del ricorso entro il termine di legge è un adempimento essenziale: la sua omissione determina l'improcedibilità rilevabile anche d'ufficio.
- L'improcedibilità del ricorso può essere dichiarata anche se la controparte abbia comunque depositato controricorso e dunque abbia reso nota alla Corte l'esistenza dell'impugnazione.
- Quando l'improcedibilità è rilevata d'ufficio, la Corte può compensare le spese di lite.
- La declaratoria di improcedibilità può comportare l'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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