Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36025/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che rigettava l'istanza di revoca/sospensione dell'ordine di demolizione relativo a immobili abusivi. La ricorrente deduceva: (1) violazione degli artt. 31, comma 3, della legge n. 47/1985 e 39 della legge n. 724/1994 sostenendo che i due cespiti realizzati nel 1992-1993 avevano autonomia strutturale e che erano quindi legittime due distinte istanze di condono; contestava inoltre la qualificazione della titolarità come mera disponibilità di fatto e sosteneva l'esistenza di un rapporto di detenzione qualificata e di buona fede derivante dall'acquisto; (2) violazione degli artt. 6 e 8 CEDU invocando il principio del legittimo affidamento e la proporzionalità della sanzione, nonché la tutela della vita familiare e del domicilio in relazione al rilascio di un permesso del 2013 e alla situazione economica e familiare della ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la questione sostanzialmente riproposizione di temi già decisi con la sentenza n. 6727-2023 (che aveva rigettato analoghi ricorsi), confermando che i condoni erano illegittimi per l'artificioso frazionamento di un unico complesso edilizio al fine di eludere il limite volumetrico di 750 mc previsto dalla normativa sul condono del 1994. È stata confermata la valutazione negativa circa la buona fede degli acquirenti, anche alla luce della loro conoscenza dello status dei beni. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ordine di demolizione ha funzione ripristinatoria e non punitiva, per cui non è soggetto a prescrizione penale o a quella prevista per le sanzioni pecuniarie. La Corte ha altresì ritenuto che le censure CEDU non fossero meritevoli di accoglimento, essendo il giudice dell'esecuzione intervenuto nel rispetto del principio di proporzionalità. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • legge n. 47 del 1985, art. 31, comma 3

    Richiamata nella doglianza sulla titolarità e sul regime delle istanze di sanatoria; la Corte non ha ritenuto che potesse giustificare la frammentazione artificiosa delle istanze per eludere limiti normativi alla condonabilità.

  • legge n. 724 del 1994, art. 39

    limite volumetrico di 750 mc

    La Corte interpreta la norma nel senso che, ai fini della concedibilità della sanatoria, l'edificio va considerato come complesso unitario riconducibile a un unico soggetto legittimato: non è ammesso frazionare artificiosamente le richieste per aggirare il limite dei 750 mc.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6

    Richiamato in relazione al diritto a un tribunale imparziale e al contraddittorio: la Corte ha ritenuto che le garanzie processuali erano state rispettate e che non sussisteva violazione che giustificasse l'annullamento dell'ordine di demolizione.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8

    La Corte conferma che l'art. 8 non garantisce un diritto assoluto a mantenere un immobile abusivo: l'ordine di demolizione può essere compatibile con la CEDU se il giudice applica il principio di proporzionalità, valutando esigenze abitative, tempi per sanatoria, impatto sui minori ecc.

  • codice penale, art. 173

    Richiamato per sottolineare che l'ordine di demolizione, essendo misura ripristinatoria e non punitiva, non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali.

  • legge n. 689 del 1981, art. 28

    Evidenziato che le prescrizioni relative alle sanzioni pecuniarie di natura punitiva non si applicano all'ordine di demolizione di natura ripristinatoria.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione al potere di determinare equitativamente somme a titolo di ammenda per ricorsi presentati inammissibili senza colpa grave; la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di condono edilizio disciplinato dalla legge n. 724/1994, il complesso edilizio deve essere valutato unitariamente: non è ammesso frazionare l'opera in più istanze per eludere il limite volumetrico (750 mc).
  • La legittimazione a richiedere la sanatoria va valutata concretamente; istanze presentate da soggetti 'parenti' del proprietario possono essere considerate irrituali e non sottrarre l'operazione al controllo sull'elusione normativa.
  • L'ordine di demolizione ha funzione ripristinatoria e non punitiva: pertanto non è soggetto alle stesse prescrizioni penali o pecuniarie previste per sanzioni punitive.
  • La protezione prevista dall'art. 8 CEDU non garantisce un diritto assoluto a permanere in un immobile abusivo; il giudice deve comunque valutare la proporzionalità dell'esecuzione, dando attenzione a esigenze abitative, minori e possibilità di sanatoria tempestiva.
  • La buona fede dell'acquirente può essere esclusa quando i titoli di acquisto e i rapporti familiari dimostrino conoscenza o consapevolezza dello status irregolare dell'immobile.
  • Interventi demolitori successivi al termine per il completamento delle opere (31/12/1993) non possono essere usati per ridurre la volumetria eccedente al fine di rendere successivamente legittime pratiche di condono, se ciò integra un'operazione volta ad eludere la normativa.
  • Questioni già decise con pronunce definitive o recentemente affrontate dalla Corte possono rendere inammissibile un nuovo ricorso se esso ripropone le stesse questioni senza elementi novativi rilevanti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.