Cassazione Penale, Sentenza n. 21412/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per: 1) errata qualificazione giuridica del fatto come peculato (art. 314 c.p.) per mancanza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio; dedotta altresì l'applicabilità dell'errore sul fatto (art. 47, comma 3 c.p.); si sostiene che l'attività svolta fosse meramente materiale e priva di poteri di certificazione e che non esistesse rapporto contrattuale con la società; 2) censura della revoca delle sospensioni condizionali delle pene e della inapplicabilità/conflitto con l'indulto e con la disciplina degli effetti delle sospensioni (artt. 168 e 183 c.p.), con richiesta di diversa valutazione dei tempi e della compatibilità tra benefici
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza e per essere fondato su motivi non consentiti in Cassazione. La Corte ha ritenuto correttamente motivata la qualificazione come incaricato di pubblico servizio, dato che all'imputato erano stati forniti divisa, palmare e rilevatore satellitare e gli era affidato il compito certificativo (attestazione in tempo reale della consegna tramite lettura del codice a barre). La Corte ha inoltre condiviso la revoca delle sospensioni condizionali pregresse in base ai criteri giurisprudenziali richiamati e ha escluso la rilevanza dell'errore sul fatto prospettato dall'imputato. Conseguentemente è stata confermata la decisione impugnata nella sua struttura motivazionale, ed è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in euro 3000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Nel giudizio di merito il reato indicato dall'art. 619 è stato dichiarato estinto per prescrizione; la decisione di non procedere per quel capo è stata confermata e non è oggetto di rilievo ai fini della cassazione qui esaminata
La norma del peculato è stata applicata in relazione alla sottrazione della corrispondenza affidata per la consegna; la Corte ha ritenuto che il soggetto avesse la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, giustificando così l'integrazione del reato di peculato
Il ricorso evocava l'errore sul fatto come causa di esclusione della colpevolezza; la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 47, terzo comma, ritenendo che l'imputato fosse consapevole del rapporto di collaborazione e dei poteri certificativi esercitati
art. 18 d.lgs. 22 luglio 1990, n. 261
La disposizione che considera le persone addette ai servizi postali come incaricate di pubblico servizio è stata presa a fondamento della qualificazione soggettiva dell'imputato, anche in ragione degli strumenti e dei compiti affidatigli
Richiamata in relazione alla revoca della sospensione condizionale: la Corte ha applicato i principi giurisprudenziali secondo cui una condanna a pena sospesa può determinare la revoca di sospensioni precedenti se ricorrono le condizioni previste e la seconda sospensione è anch'essa soggetta a revoca per effetto di una nuova condanna
Richiamato nella controversia inerente gli effetti delle sanzioni e dei benefici: la Corte ha esaminato la compatibilità con l'indulto e le sospensioni condizionali ed ha ritenuto corretta la soluzione di merito
Richiamato indirettamente nei ragionamenti sulla revocabilità delle sospensioni: la Corte ha spiegato che l'ultima parte dell'art. 164 non opera quando vi sono più condanne con sospensione successive soggette a revoca
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La qualifica di incaricato di pubblico servizio può ricavarsi dalla concreta organizzazione e dagli strumenti affidati (divisa, palmare, dispositivi di tracciamento) e dalle funzioni di certificazione della consegna: non è determinante la forma contrattuale ma la natura delle attribuzioni operative
- L'errore sul fatto ai sensi dell'art. 47, comma 3 c.p. non opera quando l'agente è consapevole, anche in termini funzionali, del rapporto di collaborazione e degli strumenti attestanti la responsabilità certificativa che svolge
- In Cassazione è inammissibile sollecitare una rivalutazione dei fatti o delle prove già apprezzate dai giudici di merito se la motivazione appare logica e coerente; il sindacato è limitato a vizi di diritto o a illogicità manifeste
- Una revoca della sospensione condizionale può estendersi a sospensioni precedenti se esistono le condizioni previste dalla legge e dalla giurisprudenza consolidata; non sempre opera la regola di incompatibilità tra benefici senza una valutazione complessiva degli effetti
- L'indulto prevale sulla sospensione condizionale solo nella misura e secondo i principi espressi dalla giurisprudenza: non è possibile applicare contemporaneamente entrambi i benefici quando la normativa e la prassi giurisprudenziale lo escludono
- Le decisioni che motivano puntualmente le ragioni della responsabilità penale, descrivendo il nesso tra fatti, strumenti e modalità operative, rendono difficilmente superabile il giudizio di legittimità volto a una diversa valutazione probatoria
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