Cassazione Penale, Sentenza n. 39251/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
1) Contestazione della qualificazione giuridica: il ricorrente sostiene che il fatto dovesse essere qualificato come danneggiamento seguito da incendio (art. 424 c.p.) e non come incendio (art. 423 c.p., con tentativo ai sensi dell'art. 56 c.p.), in ragione dell'uso di modica quantità di combustibile, della limitata estensione delle fiamme, della non infiammabilita della porta-vetro, della limitatezza dei danni e dello scopo di dare un segnale al concorrente. 2) Impugnazione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai coimputati Pinto e Moussadeq: si deduce che si tratta di dichiarazioni spontanee rese in indagini preliminari e ripetute in udienza preliminare, utilizzabili in abbreviato solo contro chi le ha rese e comunque necessitanti di riscontri esterni ai sensi dell'art. 192, comma 3 c.p.p. 3) Mancata concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.): il danno sarebbe stato di poche centinaia di euro (rottura vetro e annerimento facciata) e la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla richiesta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel complesso infondato e lo ha rigettato. Sul primo motivo ha rilevato l'inammissibilità per mancata specificità: la Corte di appello aveva motivato la qualificazione in termini di consapevolezza e volonta di cagionare una combustione di non lievi proporzioni (uso di combustibile altamente infiammabile, materiali facilmente aggredibili dalle fiamme, assenza di attivita diretta a limitarne l'espansione, orario notturno, presenza di alloggio al piano superiore), e il ricorso non ha affrontato argomentativamente tali ragioni. Sul secondo motivo ha ritenuto le dichiarazioni dei coimputati utilizzabili e correttamente valutate alla luce dei riscontri (numerosi contatti telefonici tra Moussadeq e Fumante e immagini di videosorveglianza che li ritraggono insieme, oltre a contatti tra Fumante e Pinto). Sul terzo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per difetto di specificità dell'argomentazione di appello e, in subordine, la manifesta infondatezza: l'entita economica denunciata non risultava provata e comunque non appariva di speciale tenuità. Il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sul tentativo: applicata perche la Corte d'appello ha ritenuto che l'azione non si sia perfezionata come incendio ma ricada nel tentativo di incendio.
Figura dell'incendio: la Corte ha ritenuto sussistere il dolo generico e la volonta di cagionare una combustione di non lievi proporzioni, giustificando la qualificazione come incendio (e, nel caso, tentativo).
Danneggiamento seguito da incendio: invocato dal ricorrente come fattispecie piu' favorevole, ma la Corte ha ritenuto che l'elemento psicologico del reato fosse diverso (dolo generico vs dolo specifico) e quindi non applicabile.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Criterio di valutazione delle dichiarazioni degli imputati: la Corte ha riconosciuto che le dichiarazioni devono essere valutate con riferimento a eventuali riscontri esterni; ha ritenuto presenti riscontri (contatti telefonici, immagini video) a carico del chiamato in correità.
Circostanza attenuante del danno di lieve entita': la Corte ha richiesto prova documentale e valutazione complessiva dell'esiguita' del danno; ha ritenuto la richiesta non specifica e, comunque, il danno non provato come di speciale tenuità.
Regole formali sull'impugnazione: richiamata indirettamente nella valutazione della specificità dei motivi di cassazione.
Prescrizioni sulla motivazione dell'impugnazione: richiamata nel contesto dell'inammissibilità dei motivi non specifici.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla parte ricorrente.
Massime di principio
- Distinzione tra art. 423 e art. 424 c.p.: il discrimine e di natura psicologica. Quando dall'azione emergano consapevolezza e volonta di cagionare una combustione di non lievi proporzioni e difficile da contenere si applica l'art. 423; il mero uso del fuoco con scopo di danneggiare ma senza previsione dell'incendio esteso rientra nell'art. 424.
- Specificità del motivo in cassazione: i motivi devono confrontarsi direttamente e argomentatamente con le ragioni di fatto e di diritto espresse dalla sentenza impugnata; l'assenza di tale correlazione rende il motivo inammissibile.
- Dichiarazioni di coimputati in rito abbreviato: le dichiarazioni spontanee rese in indagine preliminare possono essere utilizzate anche contro altri chiamati in correità, purché vengano valutate conformemente all'art. 192 c.p.p. e, se necessario, trovino riscontro in elementi esterni che le corroborino.
- Attenuante del danno di lieve entita': per ottenerla e necessario provare in modo documentato e non meramente assertivo che il pregiudizio patrimoniale e' lievissimo e che gli effetti complessivi del danno sono trascurabili; la sola quantificazione approssimativa non basta.
- Interesse e utilita' del ricorso: se il motivo di appello era gia' inammissibile 'ab origine', il ricorso per cassazione relativo alla mancata considerazione di quel motivo e' privo di interesse e quindi inammissibile.
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