Cassazione Penale, Sentenza n. 21609/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugna la proroga biennale (dal 05/01/2023) del regime differenziato ex art. 41-bis L. 26/7/1975 n.354 ritenendo la motivazione meramente apparente: il provvedimento si fonda su una presunta posizione apicale e sulla persistenza dell'operatività del clan, mentre dagli atti emergerebbe l'assenza di attuale operatività della consorteria. Denuncia inoltre che il Tribunale non ha valutato adeguatamente le vicende familiari (due figli, uno collaboratore di giustizia e l'altro assolto dall'accusa di 416-bis) e la riattivazione dei rapporti col figlio collaboratore, elementi idonei a ridurre la capacità del ricorrente di mantenere collegamenti criminosi; contesta altresì l'uso di rilievi disciplinari carcerari come giustificazione della proroga.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento di proroga non abbia adeguatamente valutato la "capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale" alla luce degli elementi sopravvenuti e non abbia confrontato in modo sostanziale le deduzioni difensive (assenza di operatività del clan, rapporto con il figlio collaboratore, destinatari potenziali delle comunicazioni). Ha ricordato l'obbligo del giudice di motivare comparando le originarie ragioni dell'adozione del 41-bis con gli elementi successivamente emersi.
Norme richiamate
art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
si deve fare riferimento al fatto che non sia venuta meno "la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale" (comma 2-bis)
La proroga del regime differenziato richiede una valutazione attuale e motivata della capacità del detenuto di mantenere contatti/trasmettere ordini all'associazione; la motivazione deve confrontarsi con le originarie ragioni e con elementi sopravvenuti.
Richiamato come parametro procedurale relativo alla motivazione e al corretto esercizio del riesame e del procedimento; la doglianza denunciava violazione di principi di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme indicate come base delle censure di cassazione (vizi di motivazione e di applicazione della legge penale in relazione al provvedimento impugnato).
Corte Costituzionale (sent. n. 376/1997, n. 143/2013, n. 186/2018 e ord. n. 417/2004, ord. n. 192/1998)
Giurisprudenza costituzionale che individua la finalità preventiva del 41-bis: impedire relazioni tra detenuti e tessuto criminale per tutelare ordine e sicurezza pubblica; legittimità del regime quando sussiste reale necessità di inibire contatti.
Cass. Sez. 1 n. 2660 del 9.10.2018 (Vinciguerra)
Principio secondo cui la motivazione della proroga deve essere raffrontata con le originarie statuizioni e deve tener conto degli elementi sopravvenuti che possono modificare la valutazione della pericolosità relativa alla capacità di mantenere collegamenti.
Massime di principio
- La proroga del regime 41-bis richiede una motivazione specifica e aggiornata sulla "capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale": non basta richiamare la gravità dei reati o la posizione apicale del passato.
- Il giudice deve confrontare le ragioni originarie del 41-bis con ogni elemento sopravvenuto (es. cessata operatività del clan, cambiamenti nei rapporti familiari) che possa incidere sulla reale capacità del detenuto di comunicare e impartire direttive.
- La riavvicinamento a parenti che hanno collaborato con la giustizia o l'assoluzione di familiari da accuse di associazione mafiosa sono elementi rilevanti e vanno valutati nel bilanciamento che giustifica o esclude la proroga.
- Rilevi disciplinari in carcere e condotte interne non sono automaticamente decisivi: devono essere valutati in relazione alla finalità preventiva del 41-bis (inibire comunicazioni con l'esterno) e non usati come parametro unico per la proroga.
- La mancata indicazione dei destinatari potenziali delle eventuali comunicazioni dal detenuto e l'assenza di accertamenti sull'attuale composizione/operatività del clan costituiscono carenze di motivazione che possono determinare l'annullamento del provvedimento.
- In caso di pronuncia di annullamento, il giudice di merito dovrà riesaminare compiutamente gli elementi e motivare nuovamente la decisione alla luce dei parametri richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
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