Cassazione Civile, Ordinanza n. 38536/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, che dovrà riesaminare la controversia tenendo conto del giudicato esterno formatosi nelle more e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti su opere realizzate a ridosso del confine tra due fondi rustici. In primo grado era stata accolta solo in parte la domanda dei proprietari attori, con condanna della controparte alla rimozione di sporti aggettanti sullo spazio aereo del loro fondo e all’arretramento, alla distanza legale, di pluviali e opere idrauliche; era stata inoltre esclusa la servitù di stillicidio invocata dalla controparte e respinte le domande riconvenzionali di quest’ultima. In appello, a seguito di nuova consulenza tecnica d’ufficio e della produzione di nuova documentazione, la Corte territoriale ha riformato parzialmente la decisione, rigettando la domanda relativa a sporti, pluviali e opere idrauliche, confermando il resto e dichiarando inammissibili le domande formulate con l’atto di appello. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) violazione delle norme sulle nuove produzioni in appello, sostenendo l’inammissibilità dei documenti prodotti in secondo grado; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del giudicato interno, assumendo che la Corte d’appello avesse deciso su un capo non impugnato; 3) violazione del giudicato esterno derivante da una precedente sentenza d’appello tra le stesse parti, passata in giudicato nelle more, che avrebbe già escluso diritti della controparte sulla particella controversa; 4) omesso esame di un fatto decisivo, sempre connesso alla rilevanza di quel giudicato esterno. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il terzo e il quarto motivo: il giudice di merito avrebbe dovuto considerare il giudicato esterno intervenuto tra le parti, essendo rilevabile anche in cassazione e idoneo a incidere sull’accertamento della proprietà della particella in contestazione. I primi due motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per contestare l’ammissibilità di nuovi documenti in appello; il motivo è stato poi assorbito dall’accoglimento dei motivi sul giudicato esterno.
richiamato dai ricorrenti in relazione alla pretesa tardività delle produzioni documentali in appello.
invocato per denunciare la pronuncia oltre i limiti della domanda o dell’impugnazione; il motivo è stato assorbito.
richiamato nel secondo motivo per sostenere la formazione del giudicato interno su un capo non impugnato.
richiamato per sostenere l’efficacia vincolante del giudicato tra le parti.
la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non avesse tenuto conto e valutato l’autorità probatoria del giudicato esterno prodotto in giudizio.
richiamato dalla Corte come norma che avrebbe dovuto essere considerata in relazione alla pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza poi prodotta come giudicato esterno.
la Corte ha affermato che il divieto di nuove produzioni in cassazione non ostacola il deposito di un documento attestante un giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, purché sia documentato e pertinente alla decisione.
- Il divieto di nuove produzioni in cassazione non impedisce il deposito del documento che attesta un giudicato sopravvenuto alla sentenza impugnata, poiché si tratta di un elemento incidenti sulla stessa ammissibilità/decisione del ricorso e non di un documento producibile nei gradi di merito.
- Quando tra le stesse parti interviene un giudicato esterno su un punto decisivo della controversia, il giudice del merito deve conformarvisi e non può decidere in modo incompatibile, pena la cassazione della sentenza.
- In presenza di un giudicato esterno potenzialmente decisivo, la sua omessa considerazione integra vizio denunciabile in cassazione, anche come omesso esame di un fatto decisivo o come violazione delle regole sul rilievo del giudicato.
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