Cassazione Penale, Sentenza n. 26054/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente, mediante due motivi, contestava: 1) la carenza e vizi della motivazione in ordine alla gravità indiziaria, lamentando l'uso acritico di conversazioni in cui TOMI non risultava interlocutore e l'omessa considerazione che nessun collaboratore di giustizia aveva mai fatto il suo nome; 2) l'insussistenza delle esigenze cautelari, con critica alla motivazione generica del Tribunale del riesame e alla mancata valutazione della posizione personale di TOMI (incensurato e senza carichi pendenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso in relazione alla gravità indiziaria (assorbendo il secondo motivo) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per un nuovo giudizio. La Corte ha rilevato che la motivazione del Tribunale non ha indicato indizi adeguati a dimostrare l'affectio societatis e il fattivo inserimento di TOMI nella cosca: gli elementi addotti (frequentazioni, alcune conversazioni intercettate non direttamente con TOMI, un'immagine su Instagram e l'invio di biancheria a un detenuto) non sono stati valutati come apporto concreto all'associazione e non sono stati contrapposti analiticamente alle deduzioni difensive, né è stata valorizzata l'assenza di segnalazioni da parte di collaboratori. La decisione viene dunque cassata e rimandata per nuovo esame con indicazione di valutare puntualmente le specifiche deduzioni difensive.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (associazione di tipo mafioso)
Per la punibilità è necessario riscontrare la affectio societatis (consapevolezza e volontà di far parte stabilmente del gruppo) e il fattivo inserimento mediante un apporto concreto o un ruolo dinamico; non è sufficiente la mera disponibilità astratta.
art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare la competenza del Tribunale del riesame competente a decidere in sede di rinvio.
art. 25 Cost.
Ribadito il principio di materialità delle condotte punibili: non si può fondare responsabilità penale su mere astrazioni o disponibilità non concretamente realizzate.
art. 94, co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento alle incombenze della cancelleria dopo l'annullamento e il rinvio del provvedimento.
Massime di principio
- Per la misura cautelare per associazione mafiosa occorrono indizi gravi, precisi e concordanti che dimostrino sia l'affectio societatis sia un fattivo contributo all'organizzazione; elementi di mera frequentazione o fotografie sui social non sono sufficienti da soli.
- Conversazioni intercettate vanno valutate nella loro concretezza: se l'imputato non è interlocutore diretto o non compie azioni idonee a mostrare un apporto operativo, quei dialoghi assumono scarso valore indiziario.
- L'assenza di riferimenti da parte di collaboratori di giustizia provenienti dallo stesso contesto criminale è un elemento rilevante a discarico e deve essere valutato esplicitamente dal giudice; la mancata considerazione integra vizio motivazionale.
- Il giudice del riesame deve rispondere puntualmente e in modo analitico alle deduzioni difensive, specialmente in materia di libertà personale; valutazioni generiche o trasversali sugli indagati non sono ammissibili.
- Nella fase cautelare il requisito della gravità indiziaria esige l'individuazione di comportamenti concreti e significativi che possano essere considerati come indici rivelatori di stabile inserimento nell'associazione; atti sporadici o di natura personale (es. invio di effetti personali a un detenuto) possono non integrare tale requisito.
- In situazioni analoghe, per sostenere una custodia cautelare per 416-bis, la pubblica accusa deve dimostrare, oltre alle frequentazioni, ruoli, compiti o condotte funzionali al perseguimento degli scopi dell'associazione e motivare specificamente perché ciascun elemento probatorio sia ritenuto significativo.
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