Cassazione Penale, Sentenza n. 25114/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto di prevenzione che aveva rigettato l'applicazione della sorveglianza di pubblica sicurezza e confermato la confisca di vari beni. Il ricorrente deduce la carenza o apparente motivazione in relazione a: assenza di condanne per reati estorsivi; limitatezza degli indizi (pizzini indicanti 10.000 euro tra 2003 e 2007); temporalita' degli acquisti di due terreni (2010) non riconducibile al periodo di pericolosita'; mancata dimostrazione della provenienza illecita dei fondi; presunte inesattezze e omissioni nella perizia economico-patrimoniale (dati fiscali, dati ISTAT, valutazione di entrate e trasferimenti familiari, date di matrimonio e nascita figlia), e mancata considerazione di alcune risorse e trasferimenti familiari documentati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e carenza di specificità, richiamando il principio secondo cui in materia di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che il vizio di motivazione è sindacabile solo se la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente. La Corte ha ritenuto infondate le censure: l'assenza di condanne non esclude la pericolosità specifica; non rileva il solo quantum illecito rispetto all'accertamento della sproporzione patrimoniale; la correlazione cronologica è stata valutata dalla Corte territoriale (pericolosità perdurata fino al 2019); le critiche alla perizia risultano in parte infondate o generiche; è legittimo l'uso di dati ISTAT per stimare le spese familiari rilevanti ai fini della capacità di acquisto. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese di giudizio e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. (Si segnala inoltre che, con il decreto impugnato, era stata disposta l'immediata cessazione della misura di sorveglianza ma confermata la confisca dei beni contabilizzati come di valore sproporzionato.)
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) - art. 4
Individuazione delle misure di prevenzione e relativo ambito; richiamata per definire i presupposti delle misure personali e patrimoniali
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) - art. 16
Rilevanza degli elementi indiziari e dei presupposti per l'applicazione delle misure patrimoniali e personali
d.lgs. 159/2011 (codice antimafia) - art. 24
Criteri per la confisca di prevenzione: rilevanza della disponibilità diretta o indiretta dei beni e della sproporzione tra valore dei beni e risorse disponibili
codice di procedura penale - art. 125
Obbligo di provvedere con decreto motivato nell'ambito dei procedimenti di prevenzione; riferimento per valutare se la motivazione sia inesistente o apparente
d.lgs. 159/2011 - art. 10, comma 3 e art. 27, comma 2
art. 10 co.3 e art. 27 co.2 d.lgs. 159/2011
Limiti della cassazione nel procedimento di prevenzione: il ricorso è ammesso solo per violazione di legge
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Esclude in cassazione il sindacato ordinario sul vizio di motivazione salvo che la motivazione sia inesistente o meramente apparente
codice di procedura penale - art. 616
Regola le conseguenze processuali dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e il versamento alla Cassa delle ammende
decreto-legge 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176 - art. 23, comma 8
art. 23, comma 8 del d.l. 28/10/2020 n.137, conv. con L. 18/12/2020 n.176
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale al procedimento
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione la Corte di Cassazione è limitata a sindacare violazioni di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili solo se la motivazione è del tutto inesistente o meramente apparente
- L'assenza di condanne per i cd. reati-fine non impedisce l'applicazione di misure di prevenzione se è provata la partecipazione al sodalizio mafioso e la pericolosità specifica
- Per la confisca di prevenzione rilevano la disponibilità diretta o indiretta dei beni e la sproporzione tra valore dei beni e le risorse lecite; non è decisivo il solo ammontare di redditi illeciti quantificati
- La correlazione temporale tra la pericolosità e gli acquisti patrimoniali va valutata nel complesso processuale: la pericolosità può perdurare oltre il periodo in cui sono emersi singoli indizi criminali
- Le critiche alla perizia economico-patrimoniale devono essere specifiche e dimostrare concretamente omissioni o errori significativi; censure generiche o assertive non determinano l'annullamento in cassazione
- L'utilizzo di dati statistici (es. ISTAT) per stimare le spese familiari è ritenuto ammissibile per valutare la capacità di acquisto ai fini della sproporzione patrimoniale
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende)
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