Cassazione Penale, Sentenza n. 31040/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
La vicenda riguarda un provvedimento cautelare personale applicato nei confronti di un indagato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per detenzione/cessione di droga. Il Tribunale del riesame aveva già escluso le aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 d.P.R. 309/1990, confermando però la misura. Il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata trasmissione integrale dei brogliacci delle intercettazioni ambientali e telefoniche, ritenuta lesiva del diritto di difesa e dell'obbligo di deposito degli atti rilevanti; 2) insussistenza dei gravi indizi in ordine sia all'esistenza dell'associazione finalizzata allo spaccio, sia alla partecipazione del ricorrente, sul rilievo che egli era detenuto dal 2015, non conosceva il principale fornitore e non avrebbe fornito alcun apporto effettivo al sodalizio; 3) difetto di motivazione sulle esigenze cautelari, con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo reiterativo e comunque infondato, perché il deposito ex art. 309, comma 5, c.p.p. riguarda gli atti posti a base della misura e non anche atti investigativi non utilizzati dal pubblico ministero; ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sull'esistenza dell'associazione, descritta come stabile, familiare, operativa per tutto il 2024, con base logistica, ripartizione di ruoli, canale di rifornimento e cassa comune. È stata invece ritenuta fondata la doglianza sulla partecipazione del ricorrente all'associazione: le intercettazioni valorizzate dal riesame mostravano solo conoscenza del contesto criminale e propositi di aiuto al figlio, ma non un contributo concreto, effettivo e attuale né l'inserimento del ricorrente nella struttura associativa. Perciò l'ordinanza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio limitatamente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 74 d.P.R. 309/1990, con eventuale nuova valutazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Serve a incriminare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la partecipazione richiede un contributo concreto, effettivo e attuale, non una mera conoscenza del contesto o un proposito di aiuto familiare.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Richiamato quale reato-fine contestato insieme all'associazione, nel quadro del traffico di stupefacenti.
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
gli atti di cui all’art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
Nel procedimento di riesame devono essere trasmessi gli atti posti a fondamento della misura cautelare; non può pretendersi il deposito di atti diversi o ulteriori non utilizzati ai fini della decisione genetica.
art. 291, comma 1, cod. proc. pen.
le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi i verbali di cui all'articolo 268, comma 2, limitatamente alle comunicazioni e conversazioni rilevanti, e comunque conferiti nell'archivio di cui all'articolo 269, nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate
La richiesta cautelare deve essere corredata dagli elementi rilevanti posti a base della misura e dagli elementi favorevoli all'imputato già acquisiti; il riesame resta circoscritto a tali atti.
art. 268, comma 2, cod. proc. pen.
È richiamato con riferimento ai verbali delle comunicazioni e conversazioni rilevanti intercettate.
art. 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen.
Norma evocata dalla difesa per contestare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza; la Corte la richiama nel valutare la sufficienza indiziaria della partecipazione all'associazione.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in relazione al pericolo di reiterazione e al pericolo per l'acquisizione della prova.
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa in tema di criteri di scelta e proporzionalità della misura cautelare.
art. 309, co. 7, cod. proc. pen.
Indica il giudice competente per il rinvio disposto dalla Cassazione dopo l'annullamento dell'ordinanza cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame e di legittimità in materia cautelare, l'omessa trasmissione di atti può essere utilmente dedotta solo indicando specificamente quali documenti manchino e dimostrando, anche in via logica, che essi contengano elementi favorevoli all'indagato; non è sufficiente una doglianza generica o esplorativa.
- L'oggetto del deposito ex art. 309, comma 5, c.p.p. è limitato agli atti posti a fondamento della misura cautelare: il controllo del giudice del riesame non si estende a segmenti investigativi non utilizzati per la decisione genetica.
- Per configurare la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non basta la mera contiguità familiare, la conoscenza del contesto criminale o l'intenzione di aiutare un congiunto; occorre un contributo concreto, effettivo, attuale e apprezzabile, tale da esprimere adesione al sodalizio e affectio societatis.
- L'esistenza di un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti può essere desunta da un complesso di elementi convergenti quali stabilità della base operativa, ripartizione di ruoli, continuità dell'attività illecita, canali di approvvigionamento, cassa comune e riscontri investigativi plurimi, anche se i rapporti tra gli associati sono di parentela.
- La valutazione dei gravi indizi cautelari deve essere concreta e individualizzata: anche se il sodalizio è familiare e l'indagato è detenuto da tempo, la partecipazione non può essere affermata senza un collegamento fattuale attuale con la struttura criminale.
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