Cassazione Civile, Ordinanza n. 22509/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto tra un soggetto che ha svolto attività apicale e più società appartenenti a un medesimo gruppo. La Corte d'appello aveva accertato che, dal giugno 2008 al dicembre 2011, tra il lavoratore e tre società del gruppo esisteva un unico rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, pur in presenza di una formale e non conclusa configurazione di consulenza; aveva inoltre ritenuto che il recesso intimato il 30 dicembre 2011 fosse un licenziamento non giustificato e aveva condannato le società in solido al pagamento di TFR, indennità sostitutiva del preavviso e indennità supplementare, rigettando invece le domande risarcitorie per demansionamento e controlli illegittimi. Le società hanno proposto ricorso principale deducendo, con due motivi, violazione e falsa applicazione delle norme sulla subordinazione e sull'onere della prova: con il primo hanno contestato l'accertamento della natura subordinata e dirigenziale del rapporto, sostenendo che mancassero i requisiti tipici della subordinazione; con il secondo hanno contestato l'affermazione dell'unico centro di imputazione del rapporto, negando la prova dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello, nel determinare l'indennità supplementare nella misura minima di sei mensilità, non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi rilevanti ai fini della quantificazione e non avesse motivato in modo sufficiente la scelta della misura entro la forbice contrattuale. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo delle società in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, la subordinazione attenuata tipica della dirigenza, l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e la sua assoggettabilità, anche solo in forma lieve, alle direttive e al coordinamento datoriale. Ha poi ritenuto il secondo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, richiamando i criteri elaborati per l'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro e rilevando che il giudice di merito aveva congruamente accertato l'integrazione delle attività di gruppo, il coordinamento tecnico-amministrativo, l'interesse comune e l'utilizzazione indifferenziata e contemporanea delle prestazioni del lavoratore, con conseguente codatorialità e responsabilità solidale delle società. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la quantificazione dell'indennità supplementare, se congruamente motivata, è valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione; la Corte d'appello aveva infatti giustificato la misura minima in base agli elementi di fatto considerati. La decisione si è conclusa con il rigetto del ricorso principale e l'inammissibilità dell'incidentale, con compensazione parziale delle spese e condanna delle società al pagamento dei due terzi residui.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale delle società e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del lavoratore. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto un unico rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, l'illegittimità del licenziamento e la condanna solidale delle società al pagamento di TFR, preavviso e indennità supplementare. Ha inoltre ribadito che l'accertamento della subordinazione del dirigente e dell'unicità del centro di imputazione del rapporto, quando sorretto da motivazione congrua, è valutazione di merito non sindacabile in cassazione, e che anche la quantificazione dell'indennità supplementare contrattuale, se adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state compensate per un terzo e le società ricorrenti sono state condannate a rifondere i due terzi residui, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per definire la subordinazione; la Corte ribadisce che, anche per il dirigente, la subordinazione può manifestarsi in forma attenuata, con autonomia ampia ma coordinamento con gli obiettivi aziendali.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; non emerge una specifica interpretazione autonoma, se non nel contesto del rapporto di lavoro subordinato dirigenziale.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; nessuna autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; nessuna autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; nessuna autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; nessuna autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; nessuna autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Citato tra le norme evocate dalle ricorrenti; nessuna autonoma elaborazione nel dispositivo motivazionale.
Richiamato nel contesto delle censure sull'onere della prova; la Corte afferma che le doglianze mirano in realtà a una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
Citato per la violazione dei criteri ermeneutici; la censura è stata ritenuta inammissibile/infondata perché in sostanza diretta a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
Citato per la violazione dei criteri ermeneutici; non è ravvisato un vizio autonomamente decisivo.
Richiamato dalle ricorrenti; la Corte non vi ravvisa una violazione decisiva.
Richiamato dalle ricorrenti; la Corte osserva che la censura mira a contestare la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito.
Richiamato dalle ricorrenti; nessuna specifica applicazione decisiva emerge oltre il contesto delle allegazioni in giudizio.
Richiamato dalle ricorrenti; nessuna specifica applicazione decisiva emerge oltre il contesto processuale.
Richiamato per il fenomeno della direzione e coordinamento di società e per la lettura del gruppo di imprese come realtà economicamente unitaria ma giuridicamente plurale.
art. 31 legge n. 276/2003
Citato nel motivo sul centro di imputazione del rapporto; la Corte lo richiama nel quadro della disciplina del gruppo e della codatorialità, senza fondare su tale norma un accoglimento della censura.
Richiamato per affermare che, nella codatorialità o nell'unicità del centro di imputazione, la conseguenza è comunque una responsabilità solidale delle società verso il lavoratore.
art. 30 CCNL Dirigenti Commercio 27 maggio 2004
Richiamato per la liquidazione dell'indennità supplementare del dirigente licenziato senza giustificazione; la misura entro la forbice contrattuale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito se adeguatamente motivato.
art. 35 CCNL Dirigenti Commercio 27 maggio 2004
Richiamato quale parametro per la determinazione del preavviso spettante al dirigente, assunto come base della quantificazione dell'indennità supplementare.
Menziionato solo per il rigetto delle domande risarcitorie relative ai controlli vietati; la Corte d'appello aveva escluso la prova del fatto illecito.
Menziionato solo nel contesto del rigetto delle domande risarcitorie per controlli vietati.
Menziionato solo nel contesto del rigetto delle domande risarcitorie per controlli vietati.
art. 13 comma 1q
Richiamato nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato, ma il testo fornito è troncato e non consente una ricostruzione ulteriore completa.
Massime di principio
- La subordinazione del dirigente può sussistere anche in forma attenuata: non è necessario un esercizio continuo e pervasivo del potere direttivo, essendo sufficiente un coordinamento funzionale della prestazione con gli obiettivi dell'impresa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale.
- Quando il lavoratore apicale cumula cariche sociali o opera in un contesto di gruppo, occorre verificare in concreto se la prestazione sia comunque svolta all'interno di una specifica organizzazione d'impresa e sotto direttive, controlli o coordinamento, anche attenuati, dell'organo datoriale.
- L'unicità del centro di imputazione del rapporto di lavoro non deriva dal solo collegamento economico tra società del gruppo, ma richiede un accertamento di fatti sintomatici quali integrazione delle attività, coordinamento tecnico-amministrativo-finanziario, unicità della struttura organizzativa e utilizzazione indifferenziata della prestazione da parte di più società.
- Nel gruppo di imprese resta fermo il principio di autonomia giuridica delle singole società: la responsabilità solidale verso il lavoratore può derivare solo da una concreta codatorialità o da un effettivo centro unitario di imputazione accertato in fatto.
- La quantificazione dell'indennità supplementare del dirigente licenziato senza giustificazione, quando effettuata entro i limiti della contrattazione collettiva e sorretta da motivazione congrua, è valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione.
- Le censure che, sotto l'apparenza di violazioni di legge o di criteri ermeneutici, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili o infondate in sede di legittimità.
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