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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22452/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Un terzo pignorato, destinatario di una procedura esecutiva presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti della debitrice principale, ha opposto il precetto fondato su ordinanza di assegnazione, deducendo l'illegittimità o inesistenza della notificazione del pignoramento presso terzi, dell'ordinanza di assegnazione e del precetto, assumendo di non avere ricevuto alcuna notificazione presso la propria residenza estera in Spagna. In primo grado l'opposizione è stata rigettata; in appello il terzo opponente ha insistito sull'erronea applicazione delle norme in tema di notificazioni all'estero e sulla insussistenza del rapporto di credito. In cassazione ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 327 e 142 c.p.c., nonché dell'art. 13 del Reg. CE n. 1393/2007, sostenendo l'erroneità della ritenuta validità delle notifiche; 2) nullità per aver ritenuto legittima la notificazione del pignoramento effettuata dall'avvocato in proprio; 3) censura sul capo relativo alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la Corte d'appello aveva correttamente valutato l'intera sequenza notificatoria e, in ogni caso, aveva reputato decisiva la validità della notificazione del pignoramento e dell'ordinanza di assegnazione eseguite ex art. 143 c.p.c. con deposito presso la casa comunale. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, poiché il ricorrente si era limitato a dedurre una nullità formale senza allegare le concrete ricadute sul diritto di difesa. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, ricordando che la censura sulle spese è ammissibile solo se venga violato il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo altrimenti riservata al potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è il parametro di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione, ma non consente di far valere censure prive di specificità o non idonee a incidere sulla decisione.

  • art. 327 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla validità delle notificazioni; la Corte non ravvisa la denunciata violazione.

  • art. 142 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notifiche all'estero; la Corte ritiene insussistente la violazione prospettata.

  • art. 143 c.p.c.

    la notificazione effettuata con deposito presso la casa comunale è stata ritenuta valida sia per il pignoramento sia per l'ordinanza di assegnazione.

  • art. 548 c.p.c.

    richiamato con riferimento all'ordinanza di assegnazione non impugnata, che ha assunto rilievo quale titolo esecutivo.

  • art. 553 c.p.c.

    norma relativa all'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi; la mancata opposizione agli atti esecutivi avverso tale ordinanza preclude il riesame della questione sul credito.

  • art. 156 c.p.c.

    terzo comma; ultimo comma

    la nullità della notifica del precetto può sanarsi solo se la conoscenza dell'atto è avvenuta in tempo utile a prevenire il pignoramento; la nullità della notifica del pignoramento si sana per raggiungimento dello scopo mediante l'opposizione, che prova la conoscenza dell'esecuzione iniziata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater; comma 1-bis

    consente il raddoppio dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti indicati dalla legge.

Massime di principio

  • Nel pignoramento presso terzi, la contestazione dei vizi notificatori va valutata distinguendo tra precetto e atto di pignoramento: la nullità della notifica del precetto può essere sanata solo se la conoscenza dell'atto sia intervenuta in tempo utile a evitare l'esecuzione, mentre la nullità della notifica del pignoramento si sana per raggiungimento dello scopo quando l'opponente dimostri di avere avuto conoscenza dell'inizio dell'esecuzione.
  • Quando il giudice di merito abbia esaminato l'intera sequenza delle notificazioni e abbia ritenuto valida la notifica eseguita nelle forme previste per il destinatario irreperibile, la censura di legittimità che si limiti a contrapporre una diversa lettura senza confrontarsi puntualmente con tale sequenza è inammissibile.
  • Le doglianze per nullità della notificazione devono essere specifiche e indicare concretamente come il vizio abbia inciso sull'effettivo esercizio del diritto di difesa; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • In tema di spese processuali, la censura in cassazione è ammissibile solo se la condanna colpisca la parte totalmente vittoriosa; la valutazione di compensazione, totale o parziale, resta invece nel potere discrezionale del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutiveNotificazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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