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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19853/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 25/10/2021 del Tribunale di Catania, con dedotta violazione di legge relativa alla procedibilità: dopo la pronuncia ma prima dell'irrevocabilità della sentenza è intervenuta remissione di querela (in data 05/11/2021), per cui il ricorrente chiede che venga dichiarata la sopravvenuta estinzione del reato e l'annullamento della sentenza che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha applicato il principio consolidato secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso e accettata dal querelante determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità se il ricorso è stato tempestivamente proposto (richiamando Sez. U. n. 24246/2004, Chiasserini). Ha respinto l'argomento contrario fondato su precedenti relativi al patteggiamento e all'art. 448, comma 2-bis c.p.p., affermando che la natura sostanziale della remissione (asimmetrica rispetto ad altre cause estintive e assimilabile per tratti all'amnistia) implica che l'estinzione possa intervenire prima della condanna irrevocabile e prevale sull'inammissibilità del ricorso. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali secondo la disciplina speciale della remissione di querela.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata era un'applicazione della pena concordata ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto che la remissione di querela sopravvenuta renda incompatibile l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., imponendo l'annullamento.

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Previene un profilo procedurale relativo al patteggiamento: alcune pronunce avevano ritenuto che, alla luce di questa disposizione, il ricorso volto a far valere la remissione di querela fosse inammissibile. La Corte, tuttavia, ha escluso che tale interpretazione possa prevalere quando la remissione interviene prima dell'irrevocabilità, per la natura sostanziale e speciale della remissione.

  • art. 393 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui era stata concordata la pena; menzionata quale titolo del delitto oggetto del patteggiamento (contestazione originaria).

  • Sez. U. n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    Principio di diritto affermato: la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata determina l'estinzione del reato e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. La Corte di Cassazione ha fatto dipendere la decisione da questo orientamento.

Massime di principio

  • La remissione di querela intervenuta dopo la sentenza ma prima della sua irrevocabilità e accettata dal querelante estingue il reato e può essere fatta valere in Cassazione: il ricorso è ammissibile se tempestivo al solo scopo di introdurre tale evento sopravvenuto.
  • Nel caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la remissione sopravvenuta è incompatibile con l'applicazione della pena concordata; pertanto, anche se esistono pronunce che sostenevano l'inammissibilità del ricorso per questo motivo, prevale il principio sostanziale dell'estinzione del reato.
  • La remissione di querela ha natura sostanziale e, per i suoi effetti particolari (es. necessità di accettazione, analogie con l'amnistia), prevale su ragioni processuali di inammissibilità del ricorso quando interviene prima dell'irrevocabilità della sentenza.
  • L'effetto pratico per il giudicato: se il reato si estingue per remissione intervenuta prima dell'irrevocabilità, la Corte deve annullare la sentenza senza rinvio per tale causa; l'imputato può comunque essere condannato alle spese processuali secondo la disciplina speciale.
  • Per evitare rischi procedurali, chi vuole far valere una remissione intervenuta dopo la sentenza deve proporre tempestivamente il ricorso di legittimità (o altro rimedio disponibile) al fine di consentire al giudice di legittimità di rilevare l'estinzione del reato.

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