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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28643/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Due soggetti avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo emesso per oltre 11 milioni di euro, fondato su fideiussioni prestate a garanzia di finanziamenti concessi a una società della quale erano soci. L'opposizione era stata respinta in primo grado e gli appelli erano stati rigettati. In cassazione il primo ricorrente ha dedotto la nullità della fideiussione del 29 gennaio 2007 per contrasto con la normativa antitrust e con il provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005, sostenendo che la garanzia fosse 'a valle' di un'intesa illecita 'a monte'. Il secondo ricorrente ha dedotto l'omessa pronuncia su eccezioni di foro del consumatore, vessatorietà della deroga all'art. 1957 c.c., nullità della fideiussione conforme al modello ABI, mancanza di specifica sottoscrizione di clausole contrattuali e, inoltre, ha censurato la valutazione delle prove, il rigetto delle richieste di CTU grafologica e contabile, la motivazione della sentenza di primo grado e l'omessa pronuncia sul mancato avveramento di condizioni sospensive del contratto di finanziamento. La Corte ha ritenuto i motivi inammissibili, rilevando, tra l'altro, la tardività o difetto di specificità delle eccezioni, la preclusione derivante dalla doppia conforme e l'onere di allegare elementi idonei a fondare le nullità dedotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha inoltre compensato le spese tra i due ricorrenti, ma li ha condannati in solido al pagamento delle spese in favore delle società controricorrenti, con importi liquidati separatamente per ciascuna di esse. La decisione si fonda essenzialmente su profili di inammissibilità: per le eccezioni di consumo e di nullità antitrust e ABI, per la tardività o mancanza di specificità, per la preclusione del sindacato sulla motivazione in presenza di doppia conforme e per l'insussistenza dei presupposti per il rilievo officioso delle nullità dedotte.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base delle censure di legittimità, ma la Corte esclude che i motivi prospettati integrino vizi scrutinabili in cassazione nei termini dedotti.

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato in relazione alle doglianze di omessa pronuncia, ma la Corte ritiene le censure inammissibili per difetto di specificità o tardività.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo nei limiti dell'erronea applicazione di regole legali di valutazione della prova, non per chiedere una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è sufficiente anche se resa per relationem, purché consenta di comprendere l'iter decisorio.

  • art. 1939 c.c.

    richiamato in relazione alle condizioni sospensive del contratto di finanziamento e alla garanzia fideiussoria.

  • art. 1957 c.c.

    la deroga è stata contestata come clausola vessatoria, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente e tempestivamente dedotta.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato quale fondamento della nullità dedotta della fideiussione per contrasto con norme imperative.

  • art. 1421 c.c.

    invocato per il rilievo officioso della nullità, ma la Corte ne esclude l'operatività nei casi in cui manchino specificità o vi siano preclusioni processuali.

  • art. 33 Codice del consumo

    richiamato per sostenere la vessatorietà della clausola di deroga al foro e dell'esonero ex art. 1957 c.c.

  • art. 36 Codice del consumo

    invocato per la nullità di protezione delle clausole abusive.

  • art. 101 TFUE

    richiamato insieme alla normativa antitrust per dedurre la nullità della fideiussione conforme allo schema ABI.

  • art. 2, comma 2, lett. a), L. 287/1990

    richiamato per sostenere l'illiceità dell'intesa anticoncorrenziale a monte.

  • Provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005

    utilizzato come riferimento dell'intesa ritenuta anticoncorrenziale nel modello fideiussorio ABI.

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per la disciplina del controricorso nel giudizio di cassazione e per l'unicità del processo di impugnazione.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per la conversione del ricorso successivo in ricorso incidentale e per il termine di proposizione.

  • art. 348 c.p.c.

    richiamato per la preclusione del controllo sulla motivazione in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo, con riferimento alla soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso successivo al primo contro la stessa sentenza si converte in ricorso incidentale e deve rispettare il relativo termine, pena l'inammissibilità.
  • La deduzione della qualità di consumatore e delle clausole abusive richiede specificità: non basta indicare residenza o attività svolta, occorrendo allegare il rapporto funzionale tra fideiussione e attività professionale garantita al momento del rilascio.
  • La nullità di una fideiussione predisposta su schema ABI e asseritamente collegata a un'intesa anticoncorrenziale non comporta automaticamente la caducazione dell'intero contratto; chi la invoca deve allegare e provare l'interdipendenza tra clausole nulle e contenuto complessivo della garanzia.
  • Le nullità, anche se rilevabili d'ufficio, non possono essere utilmente fatte valere in cassazione quando risultano tardive, generiche o coperte da giudicato interno, salvo che siano stati tempestivamente introdotti i fatti idonei a fondarne il rilievo officioso.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla motivazione è fortemente limitato e non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di rivalutazione delle prove, essendo censurabile solo l'erronea applicazione di una regola legale di valutazione della prova o il mancato rispetto del minimo costituzionale della motivazione.
  • La motivazione per relationem è valida se il giudice dell'impugnazione fa propri, in modo comprensibile, gli argomenti della decisione di primo grado e consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneClausole vessatorieImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioConsumatoriProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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