Cassazione Civile, Ordinanza n. 28402/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda il silenzio-rifiuto opposto a un’istanza di rimborso di ritenute IRPEF applicate nel 2007 sulle somme erogate da un fondo complementare pensioni bancario a una ex dipendente, poi deceduta. Le eredi avevano ottenuto ragione nei gradi di merito: la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo, in sintesi, che l’iscrizione al fondo fosse collegata al rapporto di lavoro e che i contributi fossero a carico della lavoratrice, con conseguente applicazione della franchigia del 4% prevista per i contributi previdenziali obbligatori; la CTR aveva inoltre richiamato precedenti di legittimità e ritenuto formato il giudicato interno sulla deduzione del 12,50%. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17, comma 2, e 48, comma 2, lett. a), del TUIR ratione temporis applicabile (oggi artt. 19 e 51), sostenendo che la franchigia del 4% spetta soltanto ai contributi previdenziali obbligatori imposti dalla legge, mentre quelli del fondo di previdenza complementare erano frutto di adesione facoltativa e quindi imponibili senza franchigia; ha inoltre dedotto che la previdenza complementare ha natura volontaria e che la base imponibile della prestazione deve comprendere integralmente quanto erogato dal fondo, senza sottrazione dei contributi versati dal lavoratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando un orientamento costante secondo cui la prestazione in capitale erogata da un fondo di previdenza complementare bancario in favore di un ex dipendente, in esecuzione di un accordo risolutivo del trattamento pensionistico integrativo, ha la stessa natura reddituale della pensione integrativa sostituita e va assoggettata al medesimo regime fiscale. Ne deriva che la base imponibile è costituita dall’intera somma erogata dal fondo, senza possibilità di detrarre i contributi versati dal lavoratore, poiché l’esclusione dal reddito riguarda solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio per nuovo esame e per gli ulteriori accertamenti in fatto necessari, oltre alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene evocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato dall’Ufficio come norma applicabile ratione temporis al regime fiscale delle prestazioni erogate dal fondo.
art. 48, comma 2, lett. a), TUIR
interpretato nel senso che non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge.
la prestazione in capitale del fondo viene qualificata come reddito della stessa categoria della pensione integrativa sostituita.
indicato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
Massime di principio
- Le prestazioni in capitale erogate da un fondo di previdenza complementare a favore di un ex dipendente, quando sostitutive della pensione integrativa originariamente spettante, conservano la medesima natura reddituale della prestazione sostituita e seguono il relativo regime fiscale.
- Ai fini della determinazione della base imponibile di tali prestazioni non è consentito sottrarre i contributi versati dal lavoratore se il rapporto previdenziale è di natura facoltativa o convenzionale; l’esclusione dal reddito opera soltanto per i contributi previdenziali o assistenziali imposti da una disposizione di legge.
- La franchigia prevista per i contributi previdenziali obbligatori non si estende ai versamenti effettuati in un sistema di previdenza complementare volontaria, anche quando l’adesione derivi dal rapporto di lavoro.
- Quando la decisione di merito contrasta con un principio di diritto già consolidato sulla qualificazione fiscale della prestazione e sulla rilevanza dei contributi versati, la sentenza deve essere cassata con rinvio per il riesame in fatto alla luce di tale principio.
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