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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4578/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna (pronunciata con rito abbreviato dal Tribunale di Fermo e confermata dalla Corte d'appello di Ancona) per i reati di ricettazione, detenzione finalizzata alla vendita di capi di abbigliamento contraffatti e detenzione di supporti audiovisivi contenenti opere tutelate dal diritto d'autore. I mezzi di impugnazione prospettati sono: (1) violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 171-ter L. 633/1941 comma 2 lett. a, sostenendo che vi era solo detenzione e non un atto di vendita o messa in commercio; (2) incompatibilità e impossibilità di concorso tra le fattispecie previste dall'art. 171-ter comma 1 (detenzione per la vendita) e comma 2 (vendita/messa in commercio oltre 50 esemplari); (3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 131-bis c.p., perché la Corte avrebbe erroneamente escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto basandosi su segnalazioni/denunzie e precedenti non idonei a precludere il beneficio; (4) mancanza di motivazione in relazione al diniego del beneficio della non menzione previsto dall'art. 175 c.p.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi, a seconda dei casi, generici o manifestamente infondati. In particolare: (a) il primo motivo è manifestamente infondato perché la giurisprudenza ammette che la prova indiziaria della vendita o messa in commercio può desumersi dalle modalità del rinvenimento e dal luogo (es. esposizione su pubblica via), pertanto la detenzione con bancarella in strada può integrare l'art. 171-ter comma 2 lett. a; (b) il secondo motivo è infondato perché la Corte aveva ritenuto integrata la fattispecie più grave (la seconda comma) assorbendo la prima; (c) il terzo motivo è inammissibile per genericità: la Corte d'appello aveva valutato globalmente la vicenda, il numero e la natura dei beni e la biografia dell'imputato, ravvisando elementi ostativi all'art. 131-bis; (d) il quarto motivo era generico e privo di elementi specifici: la Corte non era tenuta a sviluppare motivazione su una questione non effettivamente devoluta per mancata specificità in appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Tutela del diritto d'autore), articolo 171-ter

    La Corte ha interpretato che il comma 2 (vendita o messa in commercio di oltre 50 esemplari/ supporti illecitamente duplicati) configura un reato autonomo rispetto al comma 1 (detenzione per la vendita), e che la prova della messa in commercio può essere fornita anche in via indiziaria dalle modalità e dal luogo di detenzione (esposizione su pubblica via). La mera detenzione può invece rientrare nella fattispecie del comma 1 o nel tentativo, se non emergono elementi di messa in commercio.

  • Codice penale, articolo 131-bis

    La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi del caso; la Corte d'appello ha ritenuto che la pluralità e quantità dei beni posti in vendita, la diversa natura dei beni e la biografia dell'imputato fossero ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità.

  • Codice penale, articolo 175 (non menzione)

    La Corte ha osservato che il riconoscimento della sospensione condizionale della pena non comporta automaticamente la non menzione; i presupposti per la non menzione sono distinti e vanno motivati specificamente, elemento che mancava a causa della genericità della censura.

  • Codice penale, articolo 163 (sospensione condizionale della pena)

    Richiamato indirettamente: la Corte ha notato che la concessione della sospensione condizionale (art. 163) non impone automaticamente il riconoscimento della non menzione (art. 175), essendo presupposti diversi.

  • Delitto di ricettazione (codice penale)

    I reati di contraffazione e detenzione/messa in commercio di supporti illeciti sono stati unificati per continuazione con il reato più grave di ricettazione, determinando l'aumento sanzionatorio complessivo.

Massime di principio

  • La mera detenzione di beni contraffatti non esclude a priori l'integrazione della fattispecie di vendita/messa in commercio: l'esposizione su pubblica via e le modalità di rinvenimento possono costituire elementi indiziari della messa in commercio.
  • L'art. 171-ter comma 2 è un titolo autonomo di reato rispetto al comma 1; quando la fattispecie più grave risulta integrata, la contestazione della fattispecie meno grave può ritenersi assorbita.
  • Per il riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è necessaria una valutazione globale e motivata: quantità del danno/offesa, natura dei beni e la storia personale dell'imputato possono escludere l'applicabilità della causa di non punibilità.
  • La richiesta di benefici processuali o sostanziali (es. non menzione) deve essere specificamente motivata in grado d'appello; censure generiche o non confrontate con la motivazione impugnata sono inammissibili.
  • La prova della messa in commercio può essere anche indiziaria e non richiede necessariamente la flagranza dell'atto di vendita; elementi quali bancarelle, esposizione al pubblico e luogo (via pubblica) sono rilevanti indizi.
  • Quando il motivo di ricorso non confronta in modo puntuale le ragioni delle decisioni impugnate, la Cassazione può dichiararlo inammissibile per genericità.

Testo integrale

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