Cassazione Penale, Sentenza n. 27608/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., deducendo la violazione di legge per l'omessa irrogazione della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 222 comma 2 del Codice della Strada (revoca della patente o, in alternativa dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, sospensione). Il Procuratore Generale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza per tale omissione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Pur trattandosi di sentenza di applicazione della pena, la questione riguarda una statuizione posta al di fuori dell'accordo omologato e quindi soggetta a cognizione in cassazione. È stata accertata la violazione dell'art. 222 c.d.s. per l'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria. La Corte ha annullato la sentenza limitatamente a questa omissione e ha rinviato ad altro giudice del Tribunale di Brescia affinché determini la tipologia (revoca ovvero sospensione, alla luce della pronuncia costituzionale) e la misura della sanzione nell'ambito dei limiti di legge, esercitando il relativo potere discrezionale.
Norme richiamate
sentenza di applicazione della pena
La sentenza ex art. 444 disciplina l'applicazione della pena in sede di patteggiamento; tuttavia le statuizioni che esorbitano dall'accordo omologato possono essere impugnate in cassazione secondo le norme ordinarie.
art. 222 comma 2 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)
sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (o, successivamente, la sospensione)
La norma impone l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria (revoca, alternativamente sospensione in base alla giurisprudenza costituzionale) all'accertamento del reato; tale obbligo non è stato rispettato dal Tribunale e la Corte ne ha rilevato la violazione.
art. 1 comma 50 legge 23 giugno 2017 n. 103 (introduzione comma 2-bis art. 448 c.p.p.)
limitazione della proponibilità dell'impugnazione della sentenza di applicazione della pena
La riforma ha ristretto i motivi di impugnazione delle sentenze di patteggiamento, ma non toglie efficacia ai rimedi quando la statuizione impugnata riguarda profili estranei all'accordo omologato; in tali casi opera la disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p.
sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 2019
principio che consente l'alternativa della sospensione in luogo della revoca
La pronuncia ha ammesso la possibilità di applicare la sospensione della patente in alternativa alla revoca, influenzando la scelta della sanzione amministrativa accessoria da parte del giudice.
art. 606 comma 2 cod. proc. pen.
rimessione alla Corte di Cassazione per motivi diversi da quelli limitati dal comma 2-bis
Consente la proposizione del ricorso per cassazione per i motivi non esclusi dall'art. 448 comma 2-bis quando la questione riguarda statuizioni non rientranti nell'accordo omologato.
Sez. U. n. 21369 del 26/9/2019 (PG c. Melzani Symon)
richiamata dalla sentenza come precedente
Precedente che conferma la possibilità di cassazione su questioni estranee all'accordo di patteggiamento, a chiarimento dei limiti posti dalla modifica normativa del 2017.
Massime di principio
- In presenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le statuizioni che non rientrano nell'accordo omologato (es. sanzioni amministrative accessorie dovute di legge) possono essere impugnate in Cassazione secondo la disciplina generale e non sono automaticamente precluse dalle limitazioni previste per il patteggiamento.
- L'art. 222 c.d.s. impone l'irrogazione della sanzione amministrativa accessoria (revoca ovvero, dopo la pronuncia costituzionale, sospensione): la sua applicazione è obbligatoria all'accertamento del reato, e la mancata applicazione è vizio rilevabile e sanabile in sede di impugnazione.
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019, il giudice può ritenere applicabile la sospensione della patente in alternativa alla revoca, entro i limiti e la discrezionalità previsti dalla legge.
- Quando la Corte annulla per omissione di una statuizione accessoria, è ordinario il rinvio al giudice di merito per la determinazione della tipologia e della misura della sanzione, lasciando al giudice un margine discrezionale nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- Il Procuratore Generale può esperire ricorso per cassazione anche contro sentenze di applicazione della pena quando la controversia riguarda profili estranei all'accordo omologato; è pertanto opportuno che il pubblico ministero verifichi sempre la completezza delle statuizioni obbligatorie previste dalla legge al momento dell'omologazione.
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