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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09744/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori alle dipendenze di una società ferroviaria, con mansioni di macchinista, hanno agito per ottenere il riconoscimento che, durante il periodo di ferie, la retribuzione dovesse includere anche alcune voci percepite in costanza di lavoro: l'intera indennità di utilizzazione/condotta nelle sue articolazioni, l'indennità di riserva/disponibilità/traghetto e l'indennità di assenza dalla residenza, calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti. Sostenevano che l'esclusione di tali voci dalla retribuzione feriale violasse l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, l'art. 31, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la normativa codicistica sul riposo annuale, oltre alle disposizioni dei contratti collettivi aziendali e di settore. La Corte d'appello aveva accolto il gravame del datore di lavoro e rigettato le domande, ritenendo che quelle indennità non dovessero essere incluse nel computo delle ferie. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: (1) violazione delle fonti UE e degli artt. 2109 e 2243 c.c., nonché nullità delle clausole contrattuali che escludevano le voci controverse dal calcolo della retribuzione feriale; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria; (3) ulteriore violazione delle fonti UE, dell'art. 36 Cost. e delle norme collettive, con particolare riguardo all'esclusione dell'indennità di assenza dalla residenza. La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti fondati, valorizzando la giurisprudenza della Corte di giustizia e la propria precedente giurisprudenza sul principio che la retribuzione feriale deve mantenere il lavoratore in una condizione economicamente paragonabile a quella del lavoro effettivo, includendo le voci strettamente collegate alle mansioni e potenzialmente dissuasive rispetto al godimento delle ferie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei lavoratori, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Torino e ha rinviato la causa al giudice di merito indicato in dispositivo per un nuovo esame delle domande originarie alla luce dei principi affermati. In particolare, ha ritenuto che l'indennità di assenza dalla residenza e la parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale siano voci da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, perché immediatamente collegate alle mansioni tipiche e idonee, se escluse, a produrre un effetto dissuasivo sul diritto al riposo annuale. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice di merito riesamini le domande dei lavoratori applicando il criterio della retribuzione ordinaria/abituale conformemente al diritto dell'Unione e alla giurisprudenza di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 della Direttiva 2003/88/CE

    La nozione di ferie annuali retribuite impone di mantenere, durante il periodo feriale, una retribuzione sostanzialmente paragonabile a quella ordinaria percepita in costanza di lavoro, senza effetti dissuasivi sul godimento delle ferie.

  • art. 31, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È richiamato come fonte di tutela del diritto alle ferie retribuite in senso conforme alla giurisprudenza UE.

  • art. 2109 c.c.

    È richiamato quale norma interna sul diritto alle ferie e sul relativo trattamento economico, da interpretare in modo conforme al diritto dell'Unione.

  • art. 2243 c.c.

    È menzionato nel ricorso come norma violata, ma dal testo emerge con chiarezza solo il richiamo difensivo; non è illustrata una specifica interpretazione della Corte.

  • art. 1418 c.c.

    È richiamato in relazione alla nullità delle clausole contrattuali che escludono talune voci dal computo della retribuzione feriale.

  • art. 132 c.p.c.

    È invocato quale parametro della lamentata nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria precedente motivazione e utilizza il rinvio alla decisione precedente ai sensi di questa disposizione.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato nel terzo motivo a sostegno della tesi della retribuzione feriale adeguata e non deterrente.

  • art. 77.2.4 CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 20.7.2012 e del 16.12.2016

    È invocato per contestare l'esclusione dell'indennità di assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale.

  • art. 31, punti 4 e 5, Contratti aziendali Gruppo FS Italiane 2012 e 2016

    È richiamato per le regole su indennità di utilizzazione e riserva/disponibilità/traghetto, da includere nella base di calcolo delle ferie secondo i ricorrenti.

  • art. 31, punto 5, lett. a), Contratti aziendali 2012 e 2016

    È menzionato come fonte della disciplina dell'indennità di riserva/disponibilità/traghetto.

  • art. 31, tabella A, Contratti aziendali 2012 e 2016

    È richiamato come base della domanda relativa all'indennità di utilizzazione/condotta.

  • art. 31.6 CCNL 2012 e art. 30.6 CCNL 2016

    Sono richiamati nel terzo motivo in collegamento con la disciplina collettiva delle indennità e del loro computo nelle ferie.

  • artt. 1362 c.c.

    È richiamato ai fini dell'interpretazione delle clausole collettive, ma dal testo non emerge un'autonoma regula iuris oltre al riferimento alla lettura conforme delle fonti contrattuali.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali deve essere interpretata in modo conforme all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia, nel senso di mantenere il lavoratore in una condizione economica sostanzialmente paragonabile a quella del lavoro effettivo.
  • Devono essere incluse nella retribuzione feriale le voci pecuniarie che abbiano un nesso intrinseco e funzionale con le mansioni svolte e con lo status professionale del lavoratore, specie se corrisposte con continuità nel corso dell'anno.
  • L'esclusione di indennità collegate a specifici disagi della prestazione lavorativa può essere illegittima quando produca un effetto potenzialmente dissuasivo sull'esercizio del diritto alle ferie annuali retribuite.
  • Per valutare se una voce retributiva debba essere computata nelle ferie occorre guardare alla sua connessione con le mansioni tipiche e alla sua incidenza ordinaria sul trattamento economico, non alla sola etichetta contrattuale o alla distinzione formale tra componenti fisse e variabili.
  • Le clausole della contrattazione collettiva devono essere lette in modo conforme al diritto dell'Unione; ove escludano dal computo feriale voci che, per natura e funzione, appartengono alla retribuzione ordinaria, possono risultare inefficaci o nulle per contrasto con norme imperative.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaNullità

Testo integrale

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