Cassazione Penale, Sentenza n. 12605/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. relativa al reato ex art. 73 DPR 309/1990. Mascali e Giardinaro deducono violazione di legge sostenendo che il fatto avrebbe dovuto rientrare nell'"ipotesi lieve" (V comma) dell'art. 73 DPR 309/1990. Pulvirenti e Belfiore lamentano vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Mascali ha inoltre depositato motivi aggiunti chiedendo la mancata esclusione dell'aggravante di "ingente quantità" di cui all'art. 80 DPR 309/1990.
La decisione
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis c.p.p. (introdotto dalla L. 23.6.2017 n.103) e richiama il limite di impugnazione delle sentenze di patteggiamento posto dall'art. 143, comma 2-bis c.p.p.: dopo la riforma del 2017 tali ricorsi per cassazione sono ammessi solo per i motivi relativi all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I vizi prospettati non rientrano fra questi motivi, per cui l'impugnazione è inammissibile. Quanto ai motivi aggiunti del Mascali, la Corte osserva che l'aggravante ex art. 80 DPR 309/1990 è pacificamente esclusa, come risulta dal calcolo della pena nella sentenza impugnata. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 4.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa ai sensi di questa disposizione
Prevede i delitti e le sanzioni in materia di sostanze stupefacenti; il ricorso concerne la qualificazione del fatto (anche nella ipotesi lieve del V comma)
Aggravante applicabile per l'esistenza di "ingente quantità"; la Corte rileva che tale aggravante è stata esclusa nella determinazione della pena, come risulta dal prospetto sanzionatorio
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di cui all'art. 444 c.p.p., in correlazione alle modifiche introdotte dalla L. 103/2017
art. 143, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23.6.2017 n.103)
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza"
Elenca i soli motivi per i quali è consentito impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento; i motivi dedotti dai ricorrenti non rientrano in tale elenco, giustificando l'inammissibilità
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono significativamente limitati: possono essere proposti soltanto per i motivi indicati dall'art. 143, comma 2-bis c.p.p. (espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Altri vizi di motivazione o valutazioni di fatto sono in genere inammissibili.
- La contestazione della mancata concessione delle attenuanti generiche, se fondata su mera valutazione del merito o della motivazione, difficilmente supera il filtro di ammissibilità quando la sentenza è frutto di patteggiamento; va invece ricondotta, se possibile, a un motivo ammesso (es. errata qualificazione giuridica o illegittimità della pena).
- Per contestare l'applicabilità/esclusione di un'aggravante (es. art. 80 DPR 309/1990) è utile dimostrare che l'esclusione o l'applicazione incide sulla qualificazione giuridica del fatto o sull'entità della pena in modo illegittimo; tuttavia, se dalla sentenza emerga chiaramente che l'aggravante è stata esclusa (p.es. dal calcolo della pena), il rilievo risulterà infondato.
- Nel predisporre un ricorso di cassazione contro una sentenza di patteggiamento, è strategico formulare i motivi entro le categorie ammesse dall'art. 143(2-bis) e documentare concretamente il vizio di volontà dell'imputato, la mancanza di correlazione tra richiesta e sentenza oppure l'erronea qualificazione giuridica, altrimenti il ricorso verrà dichiarato inammissibile.
- La Corte può compensare o condannare alle spese e applicare somme a titolo di ammende in caso di ricorsi inammissibili: bisogna quindi considerare anche il rischio economico dell'impugnazione non fondata.
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