Cassazione Penale, Ordinanza n. 11701/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era del tutto generica e non si confrontava in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È la norma incriminatrice richiamata per indicare il reato oggetto della condanna confermata in appello.
circostanze attenuanti generiche
La richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche è stata ritenuta censurabile in cassazione solo con motivi specifici e confrontati con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza generica è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti è inammissibile.
- La mera riproposizione della richiesta di attenuanti generiche, senza indicare concreti errori logici o giuridici della decisione di merito, non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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