Cassazione Penale, Sentenza n. 29415/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Finocchiaro impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi a bancarotta fraudolenta (capo A e C) e autoriciclaggio (capo B1). L'imputazione poggiava sulla presunta distrazione/sviamento di commesse e sulla sottrazione di ricavi a favore di società ritenute funzionali all'operazione fraudolenta. Il ricorrente contestava la qualificazione giuridica (in particolare la qualificazione della condotta come bancarotta distrattiva post-fallimentare), la mancanza di adeguata motivazione sul fumus boni juris, la carenza della prova del dolo e della qualifica soggettiva richiesta per la bancarotta per operazioni dolose, l'illegittima applicazione dell'aggravante di agevolazione mafiosa fondata su vincoli familiari, la utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia e la mancata adeguata motivazione sulle esigenze cautelari, in ragione del tempo trascorso e dell'assenza di elementi concreti sul pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo ritenendo insufficiente e meramente assertiva la motivazione del Tribunale del Riesame circa il fumus boni juris relativo al capo A. Ha osservato che la Catania Impianti era cessionaria di un ramo d'azienda della Do.Si.An. e non patrimonio diretto della fallita, per cui il Tribunale doveva spiegare in modo convincente il nesso causale tra lo sviamento delle commesse e il danno alla massa dei creditori della Do.Si.An.; doveva altresì chiarire la relazione tra la contestata distrazione pre-fallimentare e la presunta distrazione post-fallimentare. Per il capo C) (bancarotta per operazioni dolose) la Corte ha rilevato che il reato è proprio e richiede specifiche qualità soggettive; tuttavia la censura sul punto è stata ritenuta generica perché il ricorrente non ha confutato gli elementi con cui il Tribunale aveva attribuito la qualifica di amministratori di fatto a terzi. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Conseguentemente la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma sul presupposto della custodia cautelare (gravi indizi di colpevolezza). La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame non abbia adeguatamente motivato la sussistenza del fumus per il capo A, ossia non ha dimostrato concretamente i gravi indizi relativi al nesso tra cessione/sviamento e danno ai creditori.
art. 274 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato la necessità di motivare il pericolo di reiterazione con elementi attuali e concreti, osservando che il Tribunale non ha sufficientemente tenuto conto del tempo e degli elementi probatori.
art. 275 cod. proc. pen.
Presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere; la Corte ha valutato che tale presunzione non può sostituire una motivazione idonea sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle concrete esigenze cautelari.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Riferimento all'aggravante di agevolazione mafiosa. La Corte ha osservato che l'aggravante non può fondarsi solo su legami familiari: occorre prova dell'operare con la consapevolezza e finalità di favorire l'associazione mafiosa.
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma sul reato di autoriciclaggio/riciclaggio; la questione è stata sollevata dal ricorrente circa la riconducibilità delle condotte ai delitti presupposto e la presenza di elementi di dissimulazione; il motivo è stato comunque assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
artt. 223 comma 2 n.2, 216 comma 2, 219 comma 1 legge fallimentare
Norme della legge fallimentare richiamate in relazione alla configurazione delle bancarotte distrattive e patrimoniali. La Corte ha sottolineato l'esigenza di chiarire quale fosse il patrimonio leso e se il ramo ceduto costituisse il principale asset della fallita, elementi rilevanti per la qualificazione della fattispecie.
art. 311 cod. proc. pen.
Norma sulla prospettazione dell'accusa in udienza; citata tra le disposizioni rilevanti per la valutazione dell'imputazione e della sua modificazione.
art. 326 e 329 del d.lgs. n. 14 del 2019
Norme richiamate in relazione alla responsabilità e agli illeciti societari/contabili; rilevanti per la qualificazione delle condotte contestate nel capo C).
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulle prove e sulle dichiarazioni testimoniali; rilevata nella discussione sulla utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.
art. 125 cod. proc. pen. e art. 111 Cost.
Riferimenti alla motivazione dei provvedimenti e al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto carente la motivazione del Tribunale sul fumus e sulle esigenze cautelari, con possibile conseguente lesione dei diritti di difesa.
legge 15 marzo 1991 n.82, art. 16-quater
Norma sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; il ricorrente ha contestato la utilizzabilità e attendibilità delle dichiarazioni rese oltre il termine indicato e per fatti nuovi, ma tale censura è stata assorbita.
Massime di principio
- Per la conferma di una misura cautelare è indispensabile una motivazione concreta e non meramente assertiva sul fumus boni juris: il giudice deve spiegare il nesso causale tra la condotta contestata e il danno ai creditori.
- Quando l'oggetto dell'accusa riguarda beni derivanti da una cessione di ramo d'azienda, occorre chiarire se e come quel ramo costituisse un asset essenziale della fallita e se la sua cessione abbia effettivamente depauperato la massa creditoria.
- La qualificazione del reato come bancarotta per operazioni dolose richiede il possesso delle specifiche qualità soggettive (reato proprio); se l'imputato è un estraneo alla compagine sociale, il giudice deve motivare con precisione l'attribuzione di ruoli di fatto (amministratori di fatto).
- L'aggravante di agevolazione mafiosa non può fondarsi solo su vincoli familiari: è necessaria motivazione che colleghi le condotte all'obiettivo di favorire l'associazione mafiosa e alla relativa consapevolezza.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia devono essere valutate attentamente quanto a tempestività, coerenza e attendibilità; dichiarazioni tardive o rese su fatti nuovi richiedono motivazione specifica per la loro utilizzabilità.
- Per ritenere sussistenti esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento delle prove, ecc.) il giudice deve indicare elementi attuali e concreti e considerare il tempo intercorso tra i fatti contestati e la misura.
- Modifiche dell'imputazione intervenute in sede di riesame richiedono che il giudice rivaluti in concreto i presupposti della misura alla luce della nuova qualificazione e dia motivazione esaustiva sulle conseguenze della modifica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29400/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29401/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29403/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29405/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29413/2025 del 11/08/2025
- Sentenza penale · 11 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29414/2025 del 11/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →