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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8086/2024 del 23/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra diverse violazioni dell'art. 6, comma 6, legge n. 401/1989 commesse tra il 2008 e il 2012. La Corte di appello aveva respinto la richiesta ritenendo che la mera identità della norma violata non fosse sufficiente a provare un medesimo disegno criminoso, richiamando l'eccessiva distanza temporale tra le condotte e la mancata produzione di elementi concreti e specifici che dimostrassero una programmazione originaria delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha censurato la decisione del giudice dell'esecuzione per non aver considerato che reati commessi nel 2008-2009 erano già stati ritenuti in continuazione con quelli del 2012 da un precedente giudice dell'esecuzione (ordinanza 02/05/2018), e per non aver motivato la diversa valutazione rispetto a quella precedente. La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per un nuovo giudizio, disponendo che il giudice dell'esecuzione, pur con piena libertà di valutazione, dia conto e motivi con riferimento alle valutazioni già effettuate in sede cognitoria qualora intenda discostarsene.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 6, legge n. 401/1989

    Norma che definisce la violazione oggetto delle plurime condotte contestate; nel caso la ripetuta violazione della stessa disposizione non è automaticamente sufficiente a provare l'unicità del disegno criminoso senza ulteriori elementi probatori.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Dispositivo procedurale che disciplina la richiesta al giudice dell'esecuzione del riconoscimento della continuazione; il giudice dell'esecuzione ha piena libertà di giudizio ma è obbligato a considerare le valutazioni già svolte in sede cognitoria e, se si discosta da esse, a motivare il diverso apprezzamento in relazione al complessivo quadro delle risultanze.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Fondamento formale del ricorso per cassazione dedotto nel motivo: censura sulla corretta applicazione e motivazione del diritto in sede di decisione sull'istanza di continuazione.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Norma sostanziale sulla determinazione della pena in caso di continuazione: la sua richiamata importanza riguarda le conseguenze sanzionatorie dell'eventuale riconoscimento del vincolo continuativo.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017 e Sez. 1, n. 11240 del 06/12/2000)

    Principio consolidato secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria circa la sussistenza della continuazione e, se consegue valutazione difforme, deve motivare dettagliatamente le ragioni del dissenso rispetto alle risultanze dei precedenti provvedimenti.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione chiamato a valutare la continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. deve tener conto delle valutazioni già espresse dal giudice della cognizione; se ritiene diversamente, è necessario motivare espressamente il motivo del diverso apprezzamento rispetto alle precedenti decisioni.
  • La mera identità della norma violata o la similitudine formale delle condotte non sono, di per sé, sufficienti a stabilire l'unicità del disegno criminoso: occorrono elementi concreti che indichino la programmazione originaria o la unità di progetto criminoso (continuità temporale, omogeneità del modus operandi, finalità comuni, contiguità territoriale, ecc.).
  • La valutazione della contiguità temporale deve essere operata nel contesto complessivo delle condotte e delle valutazioni già svolte; la distanza cronologica non va interpretata in modo rigidamente letterale se le singole condotte si collocano in un arco temporale già ritenuto unitario da altro giudice.
  • Chi agisce per ottenere il riconoscimento della continuazione dovrebbe fornire elementi concreti e specifici (indici di programmazione, ripetitività strutturata, modalità e finalità comuni) per supportare la ricostruzione dell'unicità del disegno criminoso.
  • In caso di contrasto tra decisioni di diversi giudici dell'esecuzione o tra giudice dell'esecuzione e giudice della cognizione, è necessario che il giudice che si discosta fornisca una motivazione circostanziata che valuti il complesso delle risultanze fattuali e giuridiche pregresse.

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