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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17231/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla curatela per ottenere la dichiarazione di inefficacia di rimesse eseguite dalla società poi fallita su un rapporto bancario. La Corte d'appello aveva revocato solo parte delle rimesse, ritenendo esistenti affidamenti bancari e valorizzando anche un fido per portafoglio s.b.f. come elemento idoneo a far considerare coperto il conto e quindi ripristinatorie alcune rimesse. La curatela ha proposto ricorso principale deducendo: 1) violazione delle norme sulla prova e sul principio di non contestazione, sostenendo che l'esistenza degli affidamenti non fosse stata adeguatamente provata né non contestata; 2) violazione dell'art. 67 l.fall. e degli artt. 1362 e 1843 c.c., per avere la Corte territoriale considerato ripristinatorie rimesse effettuate su un conto che, secondo la ricorrente, non poteva considerarsi coperto dal solo fido di portafoglio s.b.f., diverso dall'apertura di credito in conto corrente. La banca ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, contestando l'accertamento della scientia decoctionis fondato su bilanci di verifica e su altri elementi ritenuti decisivi dai giudici di merito, deducendo anche violazioni degli artt. 2702, 2704 e 2697 c.c. nonché omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dell'accoglimento e rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. La ragione dell'accoglimento è che, in tema di revocatoria fallimentare, il fido per portafoglio commerciale salvo buon fine non è assimilabile all'apertura di credito: non determina una copertura del conto corrente né rende ripristinatorie le rimesse effettuate quando il correntista abbia sconfinato dal limite dell'affidamento collegato al diverso rapporto. Il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del merito e della prova sulla scientia decoctionis, preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 2, legge fallimentare

    Le rimesse sono revocabili se solutorie; non sono ripristinatorie solo perché correlate a un fido di portafoglio s.b.f., che non equivale a copertura del conto come l'apertura di credito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata, non quando si censura la valutazione delle prove.

  • art. 2702 c.c.

    La doglianza sulla provenienza della documentazione non è ammissibile se, in realtà, mira a contestare l'apprezzamento di merito compiuto dai giudici di fatto.

  • art. 2704 c.c.

    La questione della data e della conoscibilità dei documenti è stata ritenuta, nel caso concreto, una censura di merito e non una violazione di legge deducibile in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione non è stato ritenuto violato dalla Corte territoriale secondo la lettura della Cassazione, perché la motivazione impugnata si limitava a rilevare la considerazione pacifica dell'esistenza degli affidamenti negli atti di parte.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione del principio di libero convincimento se mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di doppia conforme sulla medesima questione di fatto, nei limiti dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. sul fatto già valutato in modo conforme dai due giudici di merito.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del rapporto bancario non può portare ad assimilare il fido per s.b.f. all'apertura di credito se la struttura negoziale è diversa.

  • art. 1843 c.c.

    La nozione di disponibilità e copertura del conto corrente presuppone un'apertura di credito; non è estensibile al mero affidamento per smobilizzo crediti salvo buon fine.

Massime di principio

  • In tema di revocatoria fallimentare, il fido per portafoglio commerciale salvo buon fine non è equiparabile all'apertura di credito in conto corrente: non attribuisce al correntista la disponibilità immediata di una somma e non rende automaticamente ripristinatorie le rimesse.
  • Le rimesse effettuate su un conto che abbia superato il limite del diverso affidamento di cassa mantengono natura solutoria, anche se i proventi delle operazioni di sconto o anticipazione confluiscano di fatto nel conto corrente di corrispondenza.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri il riparto dell'onere probatorio; non quando la parte contesti la valutazione, l'attendibilità o la sufficienza delle prove.
  • Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione del materiale istruttorio sono inammissibili.
  • In presenza di doppia conforme sul fatto decisivo, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaContenzioso tributarioMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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