Cassazione Penale, Ordinanza n. 15506/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre rilevato che, per effetto dell'inammissibilità, l'imputato è tenuto al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione resa in rito abbreviato dal Tribunale, aveva rideterminato la pena in mesi 10 di reclusione ed euro 1.200 di multa per il reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. L'unico motivo di ricorso riguardava la mancata esclusione della recidiva: la difesa sosteneva, in sostanza, che non dovesse essere valorizzata ai fini del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la questione era già stata adeguatamente affrontata nella sentenza impugnata e che i precedenti penali specifici, reiterati e recenti giustificavano il giudizio di maggiore gravità del fatto per la ricaduta nel delinquere. Le diverse valutazioni prospettate dalla difesa sono state considerate meramente di merito e quindi non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice per la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità; il fatto era stato già ritenuto sussumibile in tale fattispecie e la pena era stata rideterminata in appello.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601
Richiamata per affermare che le diverse letture dei fatti prospettate dalla difesa, se attengono al merito, non possono essere rivalutate in sede di legittimità.
Massime di principio
- La censura che si limiti a riproporre una questione già esaminata in modo congruo dalla sentenza impugnata è manifestamente infondata e non consente l'annullamento in cassazione.
- La valorizzazione di precedenti penali specifici, reiterati e recenti può giustificare la mancata esclusione della recidiva quando essi evidenzino una ricaduta nel delinquere e una maggiore gravità del fatto.
- Le doglianze che richiedono una diversa valutazione del merito probatorio o sanzionatorio non sono scrutinabili in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è razionale e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, oltre alle spese processuali, l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.
- In materia di stupefacenti, la contestazione riguardava un fatto già qualificato come di lieve entità, ma il ricorso non investiva la qualificazione giuridica del fatto bensì il solo trattamento sanzionatorio correlato alla recidiva.
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